Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

Contenzioso europeo. Pubblicate le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia sugli affari  Amoriello ed altri (ricorso n. 20627/03), Hamidovic  (ricorso n. 31956/05), Lucchesi e Benaglia  (ricorso n. 29753/03) e Baranello (ricorso n. 32870/02)

05/10/2011

Con decisione del 13 settembre 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha radiato dal ruolo l’affare Amoriello ed altri c/Italia (ricorso n. 20627/03 + altri dieci), in materia di durata eccessiva delle procedure civili di cui i ricorrenti erano stati parte, per sopravvenuto difetto di interesse della controparte (art. 37, par. 1, della Convenzione).

La Corte, nella stessa data, ha inoltre dichiarato parzialmente ricevibile il caso Hamidovic c/Italia  (ricorso n. 31956/05), sotto il profilo delle doglianze della ricorrente - cittadina extracomunitaria di origine rom - attinenti al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione), con specifico riferimento alla sua espulsione dall’Italia verso il paese di origine e conseguente asserito pregiudizio alla sua vita familiare, malgrado la misura provvisoria di sospensione dell’allontanamento disposta dalla Corte europea, ai sensi dell’art. 39 del suo Regolamento.

La Corte, con decisione del 30 agosto 2011, ha altresì dichiarato irricevibile l’affare Lucchesi e Benaglia c/Italia (ricorso n. 29753/03), in materia di durata eccessiva dei procedimenti giudiziari nazionali (nella fattispecie procedimento per rilascio di immobile locato), avendo stimato non esaurite le vie del ricorso interno, conformemente a quanto previsto dall’articolo 35 della Convenzione.

La Corte europea ha infine dichiarato irricevibile il caso Baranello c/Italia (ricorso n. 32870/02), in materia di irragionevole durata del processo ed insufficienza dell’indennizzo ricevuto ai sensi della legge Pinto, avendo riconosciuto adeguato ed effettivo il rimedio disposto in sede nazionale.

Allegati

 

Informazioni generali sul sito