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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

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Fecondazione eterologa - caso S.H. e altri c/Austria

03/11/2011

Pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata dall’Austria, la Corte europea dei diritti dell’uomo, in composizione di Grande Camera, ha accolto la tesi del Governo austriaco, affermando che non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di autorizzare solo il ricorso alle tecniche di fecondazione omologa. Il caso riguardava due coppie con problemi di sterilità, per risolvere i quali sarebbe occorsa una procedura di fecondazione eterologa in vitro e cioè: a) con sperma offerto da un terzo donatore, nel caso della prima coppia (primo e secondo ricorrente); b) tramite ovuli offerti da una donna estranea alla coppia e fecondati dal quarto ricorrente, con impianto del conseguente embrione nell’utero della terza ricorrente, nel caso della seconda coppia. Tale procedura è però vietata in Austria dove è viceversa ammessa solo la procedura di procreazione assistita omologa in vitro (cioè con sperma od ovuli provenienti dalla coppia) e, in casi eccezionali, la procedura di fecondazione con sperma donato da un terzo ma impiantato in vivo. Davanti alla Grande Camera sono intervenuti con memorie, a sostegno dell’Austria, i governi di Germania ed Italia, così come diverse o.n.g. sono intervenute a sostegno del Paese coinvolto o dei ricorrenti. Gli articoli della Convenzione europea entrati in gioco erano l’8 (diritto al rispetto della vita familiare) ed il 14 (obbligo di non discriminazione) combinato con lo stesso art. 8. Capovolgendo il verdetto della Camera, la Grande Camera della Corte europea ha concluso a maggioranza (13 a 4) per la non violazione del primo principio convenzionale e, all’unanimità, per la non necessità di esaminare separatamente il secondo principio. A sostegno della sua decisione la Corte ha riconosciuto che gli Stati godono in tale materia di un largo margine di apprezzamento e che non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore austriaco di autorizzare solo il ricorso alle tecniche di fecondazione omologa, atteso che la fecondazione in vitro suscitava, all’epoca dei fatti, delicati interrogativi etici (si pensi al rischio di sfruttamento di donne in stato di bisogno, ai timori legati all’instaurazione di legami familiari atipici, alla dissociazione tra maternità genetica ed uterina, ecc.), i quali s’inscrivevano in un contesto di rapida evoluzione scientifica. In breve, l’intervento di persone terze rispetto alla coppia, in un processo medico altamente scientifico, non era pacificamente accettato in Austria e sollevava questioni sociali e morali così complesse che hanno impedito il formarsi di un consenso generale sulla materia. Del resto il fatto che il legislatore austriaco proibisse le donazioni di sperma e di ovuli a fini di fecondazione in vitro, ma permettesse la donazione di sperma a fini di fecondazione in vivo testimonia la cura con cui si è cercato di conciliare le realtà sociali con le posizioni di principio su tale tema; comunque la legge austriaca non ha mai proibito ai suoi cittadini di recarsi all’estero per sottoporsi a pratiche di fecondazione interdette nel paese. In ogni caso, la Corte ha precisato che il suo non è un giudizio definitivo: ha rammentato, invero, che i fatti esaminati risalgono al 1999, allorquando il regime giuridico vigente rifletteva lo stato della scienza medica di allora ed il consenso sociale del tempo, mentre la procreazione assistita è materia che, più di altre, si presta alle influenze del fattore tempo e, cioè, ad evoluzioni scientifiche e giuridiche particolarmente rapide che richiedono un esame permanente da parte degli Stati membri della Convenzione europea. (abstract a cura del cons. Nicola Lettieri)

 

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