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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

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10/01/2012 – Pronunciandosi su un ricorso in materia di gestione dei rifiuti urbani in Campania presentato da 18 cittadini che vivevano e lavoravano nel territorio del comune di Somma Vesuviana e altri comuni limitrofi, nel periodo compreso tra il febbraio 1994 e la fine dell’anno 2009, la Corte europea ha condannato lo Stato italiano per la violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della CEDU.

 

La Corte di Strasburgo, pur intervenendo sull’inadempienza dello Stato nella gestione dell’emergenza rifiuti, ha però respinto in buona parte le varie doglianze dei ricorrenti e non ha accordato alcun ammontare risarcitorio (erano stati richiesti 15.000 euro per ciascuno dei ricorrenti), a parte le spese di lite (2.500 euro in luogo dei 20.000 richiesti).

In particolare, la Corte non ha accolto le doglianze concernenti la lesione del diritto alla vita assicurato dall’articolo 2 della Convenzione e nemmeno quelle relative alla violazione del diritto ad un processo equo di cui all’articolo 6, sul presupposto che la tutela offerta da tale disposizione non può estendersi ad assicurare l’ottenimento di una condanna a carico dei responsabili della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

La Corte ha, invece, constatato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, osservando che allo Stato non fanno solamente capo obbligazioni negative in termini di non arbitraria ingerenza nella vita privata, ma anche obblighi positivi che, nel caso di attività di tipo potenzialmente nocivo, comportano la necessità dell’adozione di misure organizzative adeguate, che nella fattispecie riguardavano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che la situazione dei rifiuti nelle zone interessate dal ricorso è rimasta assolutamente critica nel periodo fine dicembre 2007- maggio 2008 ed ha ritenuto che le circostanze addotte dal Governo italiano non fossero idonee a costituire forza maggiore che lo esimesse dalle sue responsabilità.

 

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