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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

14/02/2012 – Con la sentenza del 14 febbraio 2012 la Corte europea ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto contro lo Stato da un gruppo di  dipendenti in quiescenza dell’ex Banco di Napoli Spa, che hanno lamentato come discriminatoria la variazione in pejus, con l’adozione della legge n. 243 del 2004, del proprio trattamento pensionistico in virtù della soppressione del sistema di perequazione aziendale, imperniato sul meccanismo di aggancio delle pensioni al trattamento retributivo dei dipendenti in servizio. In particolare, i ricorrenti hanno asserito il contrasto della nuova disciplina con gli articoli 6, paragrafo 1 (diritto ad un equo processo),  14 (divieto di discriminazione) e 1, Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni), della Convenzione, in relazione anche alla retroattività della norma abrogativa.

La Corte europea ha dichiarato non fondate e, pertanto, irricevibili le doglianze dei ricorrenti in relazione all’articolo 14 della Convenzione, nel presupposto che l’obiettivo della legge n. 243 del 2004 era quello di armonizzare il sistema pensionistico del settore bancario per ottenere una parità di trattamento dei pensionati attuali e futuri e riconoscendo allo Stato, nell’ambito del rispetto delle norme convenzionali, un ampio margine discrezionale quando la scelta deriva da misure generali di strategia economica o sociale. Analogamente, ha respinto la presunta lesione di cui all’articolo 1, Prot. 1, non individuando nella regolazione del sistema pensionistico la violazione del diritto al rispetto dei beni.

La Corte ha, invece, accertato la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, sotto il profilo del diritto alla parità delle parti nel processo,  constatando che l’intervento normativo aveva avuto l’effetto di influenzare i procedimenti giudiziari ancora pendenti, ledendo il diritto ad un equo processo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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