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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

3/04/2012 – La Corte europea si è pronunciata sul ricorso presentato nei confronti della Repubblica Federale di Germania e di altri 26 Paesi dell’Unione europea dai familiari delle vittime di un massacro commesso a Kalavryta in Grecia dalle truppe tedesche, nel corso della seconda guerra mondiale.

La decisione presenta profili di interesse sul piano procedurale, riguardando gli ambiti di competenza delle giurisdizioni europee.

Il fatto. Dopo il rigetto da parte dei giudici greci (Tribunale nazionale di prima istanza e Corte d’Appello di Patras), dell’azione promossa contro la Repubblica federale di Germania ai fini del riconoscimento di un indennizzo per i pregiudizi materiali e morali subiti per fatti commessi dalle forze armate tedesche,  in applicazione del principio di diritto internazionale dell’immunità dalla giurisdizione degli Stati per atti compiuti iure imperii, i ricorrenti si erano rivolti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale, per sapere se la loro domanda potesse rientrare nell’ambito di  applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 dicembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La Corte di giustizia, con sentenza resa del 15 febbraio 2007 (aff. C-292/05), ha concluso nel senso che non rientrava nella “materia civile” un’azione giurisdizionale intentata da persone fisiche di uno Stato contraente contro un altro Stato-parte e finalizzata ad ottenere riparazione di un pregiudizio subito dai familiari delle vittime per i comportamenti  delle forze armate nell’ambito di operazioni di guerra nel territorio del primo Stato.

Con il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, parte ricorrente si duole essenzialmente della maniera in cui la Corte di Giustizia ha interpretato la Convenzione di Bruxelles, escludendo dalla nozione di “materia civile e commerciale” gli atti manifestazione di prerogative di pubblici poteri (acta iure imperii) e non attribuendo alcun  rilievo, sotto questo profilo, alla natura legale o meno di tali atti.

La decisione. La Corte europea dei diritti dell’uomo, pronunciandosi sulle doglianze circa la presunta violazione degli articoli 6 (diritto ad un equo processo),13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 1, Protocollo 1 (diritto alla proprietà) della Convenzione, ha respinto, in primo luogo, il ricorso in quanto manifestamente infondato per incompatibilità ratione personae con le disposizioni della Convenzione, nella parte in cui esso è diretto non soltanto contro i 27 Stati membri dell’Unione Europea, ma anche contro l’Unione europea stessa, che non è parte della  CEDU. La Corte ha, inoltre, dichiarato infondato il ricorso anche nel merito delle contestazioni dedotte contro la decisione della Corte di Giustizia. Sotto questo profilo la Corte EDU, dopo aver ribadito l’esclusiva competenza degli organi giudiziari dell’Unione europea ad interpretare  ed applicare il diritto comunitario, ed aver riaffermato che il proprio ruolo si limita a verificare la compatibilità  con la Convenzione degli effetti delle loro decisioni, ha ritenuto la sentenza del giudice comunitario ampiamente motivata e tale da non giustificare una constatazione di violazione della Convenzione europea.  

 

 

 

 

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