Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

Casi Rubeca c/Italia (n. 36773/02) - E.O. c/Italia (n. 34724/10)

Con decisione del 10 maggio 2012, la Corte europea ha dichiarato irricevibile il ricorso Rubeca c/Italia (n. 36773/02), instaurato, una prima volta nel lontano 1997, quando il ricorrente aveva adito la Commissione EDH per l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario. Il dossier era stato però distrutto due anni dopo per prolungata inerzia del ricorrente. Intervenuta la legge Pinto, il ricorrente aveva richiesto alla Cancelleria della Corte EDU l' 8 ottobre 2001 un attestato di pendenza del procedimento per poter adire la Corte d'appello di Firenze, ai sensi dell'articolo 6 delle disposizioni transitorie della legge Pinto, ricevendo risposta che la pratica era stata distrutta ed occorreva presentare un nuovo ricorso. Nel frattempo il ricorrente, l'11 ottobre 2001, adiva la Corte d'Appello di Firenze, richiamandosi al ricorso ormai cancellato dell’11 aprile 1997, come se la causa fosse ancora pendente. Il ricorrente otteneva cosi'dalla Corte d'Appello il 18 gennaio 2002 una decisione che gli accordava 1.875 euro in via equitativa per danno morale e 750 per spese legali. Il pagamento era poi avvenuto nel novembre 2004. Con il ricorso presentato alla Corte EDU il 30 settembre 2002, il Rubeca lamentava l'inadeguatezza del rimedio Pinto, sia sul piano dell'insufficienza di quanto accordato che su quello del ritardo nel pagamento. La Corte ha accolto l'eccezione del Governo Italiano di tardività ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, della Convenzione, in relazione al fatto che il Rubeca aveva tenuto nascosto alla Corte d'Appello di Firenze, adita nel 2001, che il primo procedimento CEDU si era estinto nel 1999, al fine di ottenere l'esame della sua domanda. In particolare, la Corte ha affermato di non poter prendere in esame il ritardo nel pagamento della Pinto, perché la circostanza che la Corte d'Appello di Firenze avesse deciso nel merito il ricorso, sulla base dell'erroneo convincimento che ricorresse la condizione dell'articolo 6, non puo' essere fonte per il ricorrente di ulteriori diritti ai sensi della Convenzione.

Nella stessa data, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso E.O. c/Italia (n. 34724/10), attraverso il quale l ricorrente si opponeva al suo rimpatrio in Nigeria perché non avrebbe avuto cure adeguate per l'infezione HIV. La Corte ha considerato lo stadio non critico della malattia e la possibilità di essere curata anche al suo paese, ritenendo pertanto il ricorso non accoglibile per manifesta infondatezza.

La decisione

 

 

 

 

Informazioni generali sul sito