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01/10/2012 - Il collegio della Grande Camera, composto dai giudici Nicolas Bratza, Presidente, Jospe Casadevall, Dean Spielmann, Ledi Bianku e Linos-Alexandre Sicilianos, ha deciso, il 24 settembre 2012, di respingere la domanda presentata dal Governo per il riesame, da parte della Grande Camera, dell’affare concluso con la sentenza del 10 maggio 2012, recante condanna dello Stato italiano al pagamento di 49 milioni di euro, a titolo di danno materiale, in favore delle società Sud Fondi Srl, Mabar Srl e Iema Srl, connesso all’abbattimento di alcuni edifici costruiti sul lungomare di Bari.
La vicenda, per la quale la Corte di Strasburgo, con pronuncia di merito del 20 gennaio 2009, aveva accertato nei confronti dell’Italia la violazione degli articoli 7 e 1, Protocollo 1, della Convenzione, e già condannato l’Italia al pagamento di 30 mila euro per danno morale e 90 mila per spese, ha avuto origine dalla confisca, e successiva demolizione, di complessi immobiliari di grande entità, realizzati dalle citate imprese sul lungomare barese, in località Punta Perotti. Il Governo aveva deciso di dare esecuzione alla citata decisione del 2009, restituendo il terreno, la cui confisca era stata giudicata illegittima dalla CEDU ed offrendo, nel contempo, la somma di 7 milioni di euro per il mancato godimento del terreno nel periodo intercorrente tra la confisca e la restituzione. Le modalità erano state fissate con apposito intervento normativo (contenuto nel decreto legge 1 luglio 2009, n.78).
Avanti ad organi della giurisdizione interna, sono, inoltre, tuttora pendenti molti procedimenti intrapresi dalle citate società, o da acquirenti dei fabbricati a suo tempo costruiti e demoliti, per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla confisca e dall’abbattimento dei manufatti.
Il Governo, nella sua richiesta di riesame, aveva, dunque, rilevato che una decisione sul danno da parte della Corte di Strasburgo avrebbe potuto esser in contrasto con il principio di sussidiarietà materiale fissato dall’art. 35 della Convenzione europea. Il Collegio dei cinque giudici non ha ritenuto di ammettere il riesame di tale rilievo né di altri ugualmente evidenziati, tra cui l’allargamento, da parte della sentenza, relativamente alla misura dell’equa soddisfazione, del perimetro fissato nella sentenza sul merito (che riguardava solo la confisca e non anche, invece, l’inedificabilità dei suoli e le relative conseguenze), nonché i parametri utilizzati per il risarcimento.
Genera perplessità, infine, la considerazione, contenuta nella decisione del maggio 2012, e, a questo punto, non riesaminabile, della confisca come “avvenuta di fatto”, non tenendo, cioè, conto della pronuncia della Corte di Cassazione del 29 gennaio 2001 che, riconoscendone la legittimità, l’aveva disposta.