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25/09/2012 - Il diritto a conoscere la propria madre biologica, anche se questa ha scelto di mantenere l’anonimato, è stato sollevato dinanzi alla Corte europea nella causa GODELLI c/Italia (ricorso n. 33783/09) da una donna italiana, impossibilitata dall’ordinamento nazionale ad avere accesso alla informazioni sulle proprie origini.
L’accesso alle informazioni è infatti precluso, ai sensi della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, qualora il minore abbandonato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e nel caso in cui anche uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere sconosciuto.
La Corte europea, pur ammettendo in questo ambito un ampio margine di discrezionalità agli Stati, ha censurato l’Italia, sotto il profilo della violazione del diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, per l’assenza nell’ordinamento nazionale di una tutela estesa alle esigenze del figlio abbandonato, in modo da garantire un giusto bilanciamento tra i diversi diritti contrapposti e, quindi, il godimento dei diritti individuali come riconosciuti dalla Convenzione.