LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti.
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai
Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali;
4) ai consiglieri provinciali;
5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con
popolazione superiore ai centomila abitanti.
Art. 2.
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della
Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a
depositare presso 1'ufficio di presidenza della Camera di
appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le
azioni di società; le quote di partecipazione a
società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con 1'apposizione della formula "sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero",
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
1'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte,
con 1'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono
essere allegate le copie della dichiarazione di cui al terzo
comma dell'art. 4 legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli
eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1) e 2) del comma
precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli
conviventi, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della
Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare
presso 1'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le
dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma, entro tre
mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di
Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della
nomina.
Art. 3.
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti
indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'
attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale di cui al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica
il penultimo comma dell'art. 2.
Art. 4.
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i
soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una
dichiarazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale di cui al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo 2 intervenute dopo 1'ultima attestazione. Entro un mese
successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a
depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni
contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di
rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo
della Camera di appartenenza.
Art. 5.
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli
vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli
uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, d'intesa tra loro.
Art. 6.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri
1) e 2) del primo comma dell'articolo 2.
Art. 7.
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli
2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente
appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici
giorni.
Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente
previste nell'abito della potestà regolamentare, nel caso
di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di
appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.
Art. 8.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le
elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le
dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le
modalità stabilite nell'articolo 9.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le
elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto
di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente
della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo
comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n, 659.
Art. 9.
Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 3) del primo comma
dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e
4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura
dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza.
Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun
soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della
dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2) del
primo comma dell'articolo 2.
Il bollettino é a disposizione dei soggetti indicati
nell'articolo 8.
Art. 10.
Per i soggetti indicati nel numero 2) dell'articolo 1, che non
appartengono ad una delle due Camere, competente per
1'applicazione di tutte le precedenti disposizioni é il
Senato della Repubblica.
Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini
stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma
dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal momento
dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione della
medesima.
Art. 11.
Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai
soggetti indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 1, secondo
le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata,
per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli
statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanta riguarda i
consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.
Art. 12.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si
applicano, con le modificazioni di cui ai successivi
articoli:
1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e
direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche
economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione
di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Consiglio dei Ministri ad ai singoli Ministri;
2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e
direttori generali delle società al cui capitale
concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di
intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti
per cento;
3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori
delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati,
al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in
misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare
complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a
condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento
milioni;
4) ai direttori generali delle aziende autonome dello
Stato;
5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di
provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.
Art. 13.
Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e
6 devono essere trasmessi, per quanta riguarda i soggetti
indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 12, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i
soggetti indicati nel numero 5) dello stesso articolo, al sindaco
od al presidente dell'amministrazione locale interessata.
Art. 14.
La diffida di cui all'articolo 7 é effettuata per
quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i
casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o
dal presidente della amministrazione locale interessata i quali,
constatata 1'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o
provinciale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
Art. 15.
Per i soggetti indicati nel numero 1) dell'articolo 12, la cui
nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino
ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2)
e 3) del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra,
nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento,
le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei
principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.
Art. 16.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si
provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il
funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le provincie ed i
comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei
rispettivi consigli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.