Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Dipartimento per il coordinamento amministrativo

   

Attività di decretazione

L’attività consiste prevalentemente nella predisposizione dei decreti di nomina dei Presidenti di enti, istituti o aziende di competenza dell’Amministrazione statale, e dei Commissari di Governo (art 11 della legge 400/1988), e dei Commissari delegati dell’attuazione di specifiche attività.

Le nomine, per le singole fattispecie, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica ovvero del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per alcune tipologie di nomine la procedura prevede anche un passaggio parlamentare ovvero il parere da parte delle Commissioni di merito. Fra le varie tipologie di nomine governative particolarmente lunga e complessa risulta la procedura di nomina del Presidente e dei 121 componenti del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, previsto dall’art. 99 della Costituzione Italiana “Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.” e disciplinato dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936.

La composizione del CNEL e così ripartita:

  • Dodici esperti dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e quattro, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  • Novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  • Dieci in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato. nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

 

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