Attività di Vigilanza
L’attività di vigilanza è esercitata in via generale attraverso il controllo e l’approvazione delle deliberazioni adottate dagli enti pubblici, con particolare riferimento ai documenti contabili ed ai regolamenti di organizzazione e funzionamento. Attualmente, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo provvede agli adempimenti di vigilanza, attribuita per legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.
L’Agenzia è un ente pubblico preposto allo svolgimento delle inchieste tecniche in campo aeronautico, con finalità di prevenzione e quindi di miglioramento dei livelli di sicurezza del volo, a tutela della pubblica incolumità, che opera in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile. E’ pertanto un ente indipendente sul piano funzionale nei confronti di qualsiasi altra parte i cui interessi possano entrare in conflitto con la missione assegnatagli e, per garantire la suddetta posizione di terzietà, l’ANSV è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva comunitaria 94/56/CE, la quale statuisce che ciascuno Stato membro garantisca che le inchieste tecniche siano effettuate da un organismo o da un ente aeronautico civile permanente oppure sotto il controllo di detto organismo o ente.
Il regolamento UE n. 996/2010, concernente le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, entrato in vigore il 2 dicembre 2010 (che ha abrogato la direttiva sopra citata) ribadisce che ciascuno Stato membro provvede affinché le inchieste in materia di sicurezza siano condotte o vigilate, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa nazionale permanente, indipendente sul piano funzionale - in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali - dotata dal rispettivo Stato membro dei mezzi necessari per adempiere alle sue responsabilità in completa indipendenza e deve poter ottenere a tal fine sufficienti risorse.
Tra le novità introdotte dal suddetto regolamento vi è anche la previsione di sanzioni per l'inosservanza dello stesso; l'articolo 23 prevede infatti che gli Stati membri stabiliscano delle sanzioni da applicare nel caso di «violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive».
E’ stato pertanto predisposto un decreto legislativo, attualmente in corso di pubblicazione, che ha previsto l’apparato sanzionatorio, di cui al citato articolo 23, che tiene adeguatamente conto delle linee di indirizzo delineate dal legislatore europeo.
Il Dipartimento ha, altresì, esercitato la vigilanza nei confronti dell’Agenzia per il terzo settore, organismo governativo di diritto pubblico con compiti di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con poteri di indirizzo, promozione e ispezione, operante sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 7 marzo 2002 al 2 marzo 2012. L’art. 8, comma 23, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) ne ha previsto la soppressione, attribuendo le relative competenze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.