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Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Dipartimento per il coordinamento amministrativo

   

Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione

Immigrazione e Asilo

Il Servizio assicura, in materia di immigrazione, il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri per tutte le competenze previste dal Testo Unico in materia di immigrazione, attivando un costante coordinamento.
In particolare, il Servizio predispone gli atti e coordina con le Amministrazioni interessate gli incontri con gli Enti e le Associazioni nazionali maggiormente attive nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati, svolgendo un’approfondita istruttoria per la predisposizione del documento programmatico triennale sino alla relativa trasmissione al Consiglio dei Ministri, per l’approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.
L’approccio italiano al fenomeno dell’immigrazione nelle politiche del lavoro è basato su un corretto rapporto tra il datore di lavoro e lo Stato, il che comporta il versamento di imposte e contributi sociali, la disponibilità di un alloggio adeguato, una idonea formazione professionale e opportunità di integrazione sociale e civile nella società italiana.
La lotta all’economia sommersa e alla presenza irregolare o clandestina sul territorio nazionale si realizza attraverso diverse misure: regolamentazione dei nuovi ingressi tramite il contratto di soggiorno, iniziative in materia di formazione all’estero prima della partenza (lingua e formazione professionale) e contrasto allo sfruttamento dei lavoratori stranieri.
Da ciò nasce l’esigenza che la programmazione dei flussi di ingresso si sviluppi in maniera coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento nella società italiana, non solo nel mercato del lavoro ma anche nelle comunità locali, in un quadro di compatibilità con le condizioni di alloggio e dei servizi sociali.
La legge n. 189/2002 (c.d. legge Bossi-Fini) ha apportato delle novità alle procedure di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini non comunitari sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo sostanziale. Sotto l’aspetto sostanziale la citata legge ha collegato l’ingresso del lavoratore straniero all’esistenza di un’idonea proposta di contratto di lavoro. Si tratta di un particolare tipo di contratto finalizzato all’instaurazione del rapporto di lavoro con il lavoratore subordinato straniero: il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
In aggiunta ai normali elementi, che costituiscono il contenuto essenziale del contratto di lavoro subordinato, il contratto di soggiorno per lavoro deve contenere due elementi ulteriori:
a) l’impegno del datore di lavoro, affinché sia garantita un’abitazione al lavoratore straniero che rientri nei parametri previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Si richiamano gli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in materia di regolamentazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari in Italia:
1) D.P.C.M. 3 dicembre 2008 “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2008” pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008;  
2) D.P.C.M. 20 marzo 2009 “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2009”, pubblicato nella G.U. n. 84 del 10 aprile 2009.
3) D.P.C.M. 1 aprile 2010 “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2010; 
4) D.P.C.M. 30 novembre 2010 “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2010”, pubblicato nella G.U. n.305 del 31 dicembre 2010".
4) D.P.C.M. 17 febbraio 2011 “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011”, pubblicato nella G.U. n. 65 del 21 marzo 2011.
Collaterali alle politiche dell’immigrazione sono le problematiche che attengono al diritto di asilo ed al riconoscimento delle misure di protezione internazionale previste da Trattati ed Atti internazionali cui aderisce l’Italia, in primis la “Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati”, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con la legge n. 722 del 1954.
Da quel primo atto, l’evoluzione del Diritto di Asilo nell’ordinamento italiano – e delle forme di protezione e accoglienza  riconoscibili alle persone che cercano tutela e riparo da persecuzioni o situazioni di conflitto – si è realizzata attraverso numerosi interventi normativi, fino alla più recente disciplina introdotta dal D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, emanato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE (cosiddetta direttiva sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale), cui è seguito il D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, emanato in attuazione della Direttiva 2005/85/CE (cosiddetta direttiva “procedure”). 
E’ in tale contesto, normativo ed ordinamentale, che il Servizio assicura la rappresentanza e la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle attività della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, organismo che – presieduto da un Prefetto ed operante presso il Ministero dell’Interno – svolge compiti di monitoraggio e documentazione sul fenomeno dell’asilo, di indirizzo e coordinamento delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale dislocate sul territorio nazionale, nonché l’istruttoria e l’esame dei casi di revoca e cessazione delle misure di protezione già in essere.        
Immigrazione clandestina via mare
La posizione geografica dell’Italia al centro del mare Mediterraneo e la vicinanza a Stati che, per diverse ragioni, hanno attraversato, ovvero stanno attraversando, periodi di profondo travaglio economico, politico e sociale, ha determinato un sensibile incremento dei flussi migratori illegali.
I principali Paesi di origine e transito dei flussi di immigrazione illegale verso l’Italia sono quelli del bacino Mediterraneo, dell’Europa centro-orientale, del Medio-oriente, del Sub-continente indiano.
In tale contesto, il problema dell’immigrazione clandestina via mare rimane una criticità dal profilo quanto mai delicato e complesso.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2003 in materia di “Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina”
I considerevoli flussi di immigrazione clandestina, soprattutto via mare, e la conseguente questione della destinazione dei mezzi utilizzati dai trafficanti hanno determinato uno specifico intervento del legislatore in materia.
Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, ha introdotto modifiche alla disciplina dettata dall’art. 12 del Testo Unico in materia di immigrazione per quanto concerne il trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell’immigrazione clandestina.
Tali modifiche hanno riguardato in particolare:

  • la possibilità di procedere alla distruzione delle imbarcazioni sequestrate senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca;
  • la possibilità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di disporre direttamente la distruzione delle suddette imbarcazioni, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente;
  • l’individuazione dell’Agenzia delle Dogane quale struttura amministrativa che sovrintende alla fase finale del procedimento, con l’affidamento alle ditte aggiudicatarie dell’incarico per la materiale distruzione dei mezzi.

A seguito dell’esame di complesse problematiche, ivi comprese quelle relative a: pubblica incolumità, condizioni igienico-sanitarie, sicurezza portuale, tutela dell’ambiente indotta dalla permanenza nei porti, ovvero lungo le coste (se arenate), delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina, è stata emanata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2003 concernente la “Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 41 del 19 febbraio 2003.

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

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