- La PEC, che cos'è e come richiederla
- Obblighi e sanzioni per le PA
- Principali riferimenti normativi
- Numeri verdi e altre informazioni
- Elenco indirizzi Pec della Presidenza del Consiglio
- Elenco indirizzi PEC e procedimenti amministrativi
3. Principali riferimenti normativi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272.
Agli artt. 11 e 12 è previsto che gli indirizzi di posta associati al protocollo siano comunicati al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA, oggi DigitPA) che li gestisce attraverso l'Indice delle amministrazioni pubbliche, ovvero attraverso l’elenco telematico dove sono pubblicate le caselle istituzionali di tutte le PA organizzate secondo le aree organizzative omogenee (accessibile all’indirizzo www.indicepa.gov.it).
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 18 novembre 2005
“Linee guida per la Pubblica Amministrazione digitale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2006, n. 16
Si sottolinea come lo strumento della posta elettronica, inteso come mezzo di trasmissione di documenti, informazioni e dati (sia all'interno della P.A., che nei confronti dei terzi), debba essere considerato uno strumento di comunicazione irrinunciabile e prioritario, anche nei confronti dei propri dipendenti.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto il “Codice dell’amministrazione digitale”, ha sancito, all’art. 6, l’uso della Posta Elettronica Certificata “per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.
Lo stesso Codice dell’amministrazione digitale, all’articolo 47, ha, in particolare, stabilito le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
- istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
- utilizzare per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
In base all'art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC. Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Inoltre il comma 2-ter dell'art. 54 (introdotto dall'art. 34 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235) ha stabilito che "le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice".
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, "nella legge 28 gennaio 2009, n. 2
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. del 29 novembre 2008,
n. 280
- Suppl. Ordinario n.263
Il medesimo obbligo è stato ribadito dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale, in particolare:
- articolo 16, comma 8: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica»;
- articolo 16bis, comma 6: "ogni amministrazione pubblica utilizzala posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica".
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2
Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale
Pubblicato nella Gazz. Uff. del 29-11-2008, n.280
- Suppl. Ordinario n.263
L'art.16 introduce l'obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i per i professionisti iscritti agli Ordini, da utilizzare nelle comunicazioni con le PA. tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull'Indice delle PA.
L'art. 16-bis, per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, prevede l'attribuzione, ai cittadini che ne fanno richiesta, di una casella di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali, il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (approfondimento)
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini
Pubblicato nella Gazz. Uff. del 25 maggio 2009, n. 119
Il decreto definisce le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Inoltre a chiarire le disposizioni normative sono state emanate le circolari: