OMRI - Ordine al Merito della Repubblica Italiana
D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458
Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178,
concernente la istituzione dell'Ordine "Al Merito
della Repubblica Italiana" e la disciplina del conferimento
e dell'uso delle onorificenze.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1952,
n. 115
Art. 1
Le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica
Italiana" possono essere conferite a cittadini italiani
e a stranieri.
Art. 2
Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme
previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo
1951, n. 178, non possono superare nell'anno il ventesimo
del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.
Art. 3
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti
a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina
per ciascuno, con proprio decreto, il numero massimo delle
onorificenze, distinte per classi, che possono essere
conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone
benemerite nel campo di attività che rientra nelle
rispettive competenze.
Art. 4
Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero
invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni
individuali per il conferimento di onorificenze, corredate
dagli atti istruttori giustificativi. Le segnalazioni
per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti
all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del
Consiglio per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.
Art. 5
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al
Cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar
corso, perché sia sentita la Giunta dell'Ordine
ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo
che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati
dal Cancelliere, predispone le proposte da sottoporre
all'approvazione del Presidente della Repubblica.
Art. 6
I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati
al Cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo
dell'Ordine. Il Cancelliere provvede inoltre a dar notizia
delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.
Art. 7
Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione
relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di
concessione nell'albo dell'Ordine. La disposizione del
comma precedente non si applica alle onorificenze conferite
a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo
comma dell'art. 4 della legge.
Art. 8
Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione
e prima della registrazione, risultino gravi circostanze
che sconsigliano il conferimento dell'onorificenza, il
Cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del
decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio
dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto
di concessione o disporre perché esso abbia ulteriore
corso.
Art. 9
Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Cancelliere
dell'Ordine non dà corso alla registrazione del
decreto di concessione informandone il Presidente del
Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia già
avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca
del decreto di concessione.
Art. 10
Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le
onorificenze possono essere revocate solo per indegnità.
Il Cancelliere comunica all'interessato la proposta di
revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli
un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare
per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione
del Consiglio dell'Ordine. La comunicazione è fatta
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa
non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del
decreto di concessione. Decorso il termine assegnato per
la presentazione delle difese, il Cancelliere sottopone
gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto
dall'art. 5 della legge.
Art. 11
Nei casi previsti dagli artt. 28 e 29 del Codice penale,
il Cancelliere dell'Ordine dispone la annotazione sul
decreto originale di concessione, degli estremi della
sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.
Art. 12
Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone
la revoca di una onorificenza è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 13
Il Cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza
di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di
insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria
dell'Ordine copia della sentenza.
Art. 14
Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive
classi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della
legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato
al presente decreto sotto le lettere A, B, C, D, E.
Art. 15
Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui
all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30
giugno 1952.
Art. 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
Così modificato dall'art.
1 del D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173.)
A
La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran Croce)
e' costituita da:
1. una croce patente ritondata smaltata di bianco,
filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversante
due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso,
posti in cerchio. La croce e' caricata al centro da uno
scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante,
nel recto, l'emblema della Repubblica Italiana d'oro e,
all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie
maiuscole romane al Merito della Repubblica; nel verso,
l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno
della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole
romane d'oro, nella semiarea superiore patriae unitati,
in quella inferiore civium libertati. La croce va appesa
ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro.
La fascia di mm 101 di altezza e' verde bandiera con una
lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso
rappresentano i colori dell'Ordine;
2. una placca del diametro di mm 85 a forma di
raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi
di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con
sovrapposta al centro la croce uguale a quella gia' descritta.
La placca si porta sul petto a sinistra.
Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto
2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione
dell'Ordine e' appesa a un collare d'oro costituito da
maglie di elementi mistilinei.
Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1a classe
per le Signore, con l'unica differenza che la fascia e'
di 82 mm di altezza.
B
La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) e' costituita
da:
1. una croce dalle stesse caratteristiche della
decorazione di 1a classe; essa va portata al collo appesa
ad un nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza;
con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste
come sub A);
2. una placca del diametro di mm 80 a forma di
raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi
d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al
centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A.
La decorazione di 2a classe per le Signore e' identica
a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene
appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco
di nastro dei colori dell'Ordine.
C
La decorazione di 3a classe (Commendatore) consiste nella
sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da
portarsi al collo, uguale a quella della 2a classe.
Per le Signore, la decorazione di 3a classe e' identica
a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto
la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori
dell'Ordine.
D
La decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste nella
croce uguale a quella di 3a classe, ma con i bracci dorati
e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori
dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali
di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub A); essa va
portata appuntata al lato sinistro del petto.
La decorazione di 4a classe per le Signore e' identica
a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene
appuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad un fiocco
di nastro dei colori dell'Ordine.
E
La decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nella
croce uguale a quella di 4a classe, ma con i bracci argentati,
appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al
lato sinistro del petto. La decorazione di 5a classe per
le Signore e' identica a quella descritta per gli uomini:
la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra
appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.