Normativa sulla Commissione
Dlgs
6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. (GU n. 222 del
22-9-1989)
(entrata in vigore del decreto: 7/10/1989)
Stralcio del Dlgs 6 settembre 1989, n.322:
Art. 12
modificato con Dlgs 30 luglio 1999 n. 281
(GU n. 191 del 16 agosto 1999)
Commissione per la Garanzia dell'Informazione
Statistica
1. Al fine di garantire il principio della imparzialita' e della
completezza dell'informazione statistica e' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la
Garanzia dell'Informazione Statistica. In particolare, la
Commissione vigila:
- a) sulla imparzialita' e completezza dell'informazione
statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme
che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni
fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico
nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati
personali i casi di inosservanza delle medesime norme o
assicurando altra coillaborazione nei casi in cui la natura
tecnica dei problemi lo richieda;
- b) sulla qualita' delle metodologie statistiche e delle tecniche
informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e
nella diffusione dei dati;
- c) sulla conformita' delle rilevazioni alle direttive degli
organismi internazionali e comunitari.
2. La Commissione, nell'esercizio delle attivita' di cui al
comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al presidente
dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti
entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di
cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma
statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, ed è sentita
ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema Statistico Nazionale.
3. La Commissione è composta di nove membri, nominati, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra
professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini
o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non
facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti
dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di
grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere
nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i
medesimi requisiti.
4. Il presidente della Commissione e' eletto dagli stessi
membri.
5. [I membri della Commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.]*
6. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e
redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al
Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che puo'
avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400.
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della
Commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.
*Comma abrogato dall'art. 6 del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 84 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), con decorrenza 19 luglio 2007. La durata della Commissione è disciplinata ora dall’art. 4 del medesimo d.p.r. n. 84 del 2007 e dalla successiva Legge 6 agosto 2008, n.133, art. 68 .