Patrocini
Regole generali
Solo al Capo dello Stato è riservata
la possibilità di concedere l’ “Alto
Patronato”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
i Ministeri, i Ministri senza portafoglio, le Regioni,
gli enti territoriali possono aderire ad iniziative di
alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico,
storico, sportivo attraverso varie forme.
Il patrocinio è concesso
ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative
analoghe o affini e non può essere accordato in
via permanente.
In aggiunta al patrocinio può essere
concesso, se richiesto, l’utilizzo dell’emblema
dello Stato alle iniziative di elevato rilievo istituzionale
o aventi finalità proprie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Le richieste volte ad ottenere
la concessione del patrocinio della Presidenza del Consiglio
e le richieste di nulla osta dei patrocini ministeriali
sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio, Ufficio
del Cerimoniale di Stato, in via prioritaria tramite
le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e i Ministeri
competenti, corredate dalla documentazione utile alla
valutazione dei requisiti.
Il patrocinio è accordato
esclusivamente per iscritto.
Al termine dell’iniziativa
gli atti ufficiali conclusivi ed un esemplare della documentazione
su cui è stata impressa l’attestazione della
concessione del patrocinio devono essere trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.