Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri
30 maggio 2002
Conoscenza e l'uso del dominio internet ".gov.it" e
l'efficace interazione del portale nazionale "italia.gov.it" con
le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni
territoriali
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l'art. 5, comma 2, lettera e) della legge 23 agosto 1988
n. 400;
VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera b della legge 14 gennaio
1994, n. 20;
VISTO l'articolo 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nel quale sono
individuate le specifiche iniziative cui destinare la quota del
dieci per cento dei ricavi complessivamente devoluti allo
sviluppo delle opportunità legate alla nuova economia
dell'informazione, iniziative tra le quali rientrano i progetti
per l'introduzione delle nuove tecnologie e l'informatizzazione
della Pubblica Amministrazione;
VISTI gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il DPCM 9 agosto 2001 relativo alla delega in materia di
innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott.
Lucio Stanca;
VISTO l'art. 29, comma 7, della legge 18 dicembre 2001 n. 448
il quale dispone che il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie definisce indirizzi per l'impiego ottimale
dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni e
definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli
enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la
verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in
relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario
avvalendosi delle strutture dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 15 novembre 2001 recante "Indirizzi per la
predisposizione della direttiva generale dei Ministri
sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno
2002";
VISTA la direttiva del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie del 21 dicembre 2001 recante linee guida in materia di
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATA la necessità di impartire direttive alle
pubbliche amministrazioni per lo sviluppo dello strumento dei
servizi in linea ai cittadini e alle imprese.
SU PROPOSTA del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
EMANA
la seguente direttiva per la conoscenza e l'uso del dominio
internet ".gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale
"italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro
diramazioni territoriali:
1. Premessa
Nel processo di continua trasformazione delle pubbliche
amministrazioni italiane, l'innovazione tecnologica rappresenta
un fattore di sviluppo e di razionalizzazione, oltre che di
risparmio della spesa pubblica e, soprattutto, di miglioramento
dei servizi resi al cittadino-utente ed alle imprese. Per
consentire un cambiamento concreto ed effettivo è
indispensabile, da un lato, disporre di nuovi sistemi di servizio
al cittadino ed alle imprese; dall'altro, realizzare un'efficace
azione di coordinamento, sia sul piano
amministrativo-organizzativo che su quello tecnico-informatico,
anche mediante l'adozione di direttive ed indirizzi in materia.
In questa prospettiva di cambiamento il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie ha reso attivo e registrato il
dominio di secondo livello .gov.it. E' stato altresì
realizzato il portale nazionale per il cittadino ed analoga
iniziativa è in corso per le imprese. L'obiettivo del
dominio è quello di aggregare i siti ed i portali delle
Amministrazioni statali che già erogano e che erogheranno
servizi istituzionali con un adeguato ed omogeneo livello di
qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi. La
necessità di rendere omogenei i servizi offerti comporta
che l'iscrizione al dominio verrà condizionata ad alcuni
criteri essenziali finalizzati ad assicurare le caratteristiche
predette. Analogamente il portale nazionale consentirà
agli utenti un agevole accesso ai servizi erogati dalla pubblica
amministrazione in modo omogeneo, aggregato e completo.
2. Caratteristiche generali dei
siti
I siti facenti parte del dominio .gov.it hanno lo scopo di
fornire informazioni e servizi ai cittadini, alle imprese e alla
stessa pubblica amministrazione con la garanzia per questi che le
informazioni ed i servizi richiesti provengano direttamente
dall'Ente e abbiano le caratteristiche di qualità di
seguito indicate. Tali siti devono contenere informazioni e
servizi chiaramente presentati, raggruppati in modo organico per
gli utenti e facilmente raggiungibili dalla pagina web
principale.
2.1 Definizione del nome di dominio
Le regole di definizione dei nomi di dominio attuali hanno
impedito il ricorso ad una uniforme denominazione dei siti. I
nomi di dominio di 3° livello da utilizzare nell'ambito del
dominio .gov.it dovranno essere il più possibile
autoesplicativi e brevi; a tal fine è opportuno non
inserire nel nome il suffisso "ministero, ente, dipartimento..."
(es. innovazione.gov.it).
2.2 Accessibilità
La presentazione delle informazioni e dei servizi deve
garantire l'utilizzo universale, quindi tutti i siti devono
essere conformi al livello A di accessibilità previsto dal
WAI del consorzio W3C, così come ribadito nella
comunicazione della Commissione Europea del 25 settembre 2001
("Accessibilità dei siti internet pubblici e loro
contenuti"), e alla circolare del 6 settembre 2001, n. AIPA/CR/32
"Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei
siti web e delle applicazioni informatiche a persone
disabili".
2.3 Usabilità
La rispondenza alle raccomandazioni WAI non assicura che il
sito sia "usabile". L'usabilità implica che il sito sia
facilmente navigabile, e strutturato in modo tale da permettere
al navigatore di reperire facilmente le informazioni richieste.
Ad esempio, la struttura deve prevedere una barra di navigazione
ripetuta in tutte le pagine interne del sito, e una intestazione
in cui evidenziare le principali voci di riferimento e facilitare
la ricerca. La presenza di un motore di ricerca nel caso di siti
complessi e strutturati su un numero rilevante di pagine è
auspicabile. I formati dei testi devono permettere la lettura
attraverso i principali motori di ricerca, per quanto possibile
anche nelle versioni meno recenti.
2.4 L'efficacia
I contenuti dei siti devono essere esaustivi e aggiornati
continuamente. Devono essere chiari e affidabili e i servizi
offerti in linea efficienti e in grado di garantire il più
possibile il completamento della pratica amministrativa. Le
amministrazioni destinatarie della direttiva devono operare in
modo da garantire che entro il 2005 tutti i servizi più
importanti siano offerti in formato elettronico. Le aspettative
degli utenti devono essere soddisfatte: i nuovi contenuti devono
essere messi in evidenza in modo da essere facilmente reperiti.
Un minimo di informazioni relative alla struttura organizzativa
dell'amministrazione pubblica, alla sua composizione,
nonché riferimenti relativi alle persone responsabili dei
diversi settori (indirizzo di posta elettronica) devono essere
previsti, nonché i comunicati stampa relativi
all'attività dell'amministrazione. Devono inoltre essere
previsti spazi di efficace interazione con i cittadini (ad
esempio, i Forum di discussione, se presenti, devono essere
moderati). Questo peraltro non deve rappresentare il contenuto
principale del sito, che deve essere focalizzato sulla erogazione
di servizi all'utente.
2.5 Identificazione e controllo di accesso
I siti dovranno garantire il riconoscimento dell'utente e
l'accesso ai servizi mediante la carta d'identità
elettronica e la carta nazionale dei servizi. La
disponibilità di questa tipologia di identificazione e
controllo di accesso deve essere compatibile con la diffusione di
questi strumenti ai cittadini: pertanto in via transitoria
è possibile conservare le modalità di
identificazione attualmente in uso.
Devono essere previsti meccanismi di accettazione delle
dichiarazioni e delle istanze inviate per via telematica (art. 9
del Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10). A tal fine
devono essere indicate le istanze e le dichiarazioni che
richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale, basata su
di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura e quelle per le quali, non essendo necessaria
la sottoscrizione, è sufficiente l'identificazione
dell'autore da parte del sistema informatico con l'uso della
carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi.
2.6 Privacy e Sicurezza
Al fine di proteggere e tutelare efficacemente le informazioni
e i servizi in linea dei siti è necessario applicare ad
essi adeguate misure di tutela della privacy e di sicurezza. I
siti che offrono servizi interattivi e/o dispongono di basi di
dati personali (ad esempio, liste di indirizzi di posta
elettronica relativi a servizi informativi) devono essere
conformi a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modifiche ("Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali"). Inoltre, in base a
quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 gennaio 2002 ("Sicurezza Informatica e delle
Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali"), i
siti devono beneficiare, in tempi brevi, di tutte le
attività tecniche ed organizzative necessarie al fine del
raggiungimento della "base minima di sicurezza" prevista dalla
Direttiva. I siti che espongono servizi di particolare
criticità (ad esempio pagamenti in linea, scambi di dati
sensibili, ecc.) devono garantire ulteriori misure di sicurezza
finalizzate alla protezione della rete, dell'infrastruttura
logica e fisica del sito.
2.7 Monitoraggio
Devono essere previsti sistemi o procedure di monitoraggio
interno al fine di valutare periodicamente l'utilizzo e
l'efficienza dei servizi ed il grado di soddisfazione degli
utenti.
2.8 Sviluppi futuri
I siti governativi devono essere concepiti in modo da lasciare
spazio a future applicazioni tecnologiche quali la loro
fruibilità attraverso altri canali diversi dalla rete
Internet. Le tecnologie senza cavo e la TV digitale sono solo
alcuni tra i canali di comunicazione ipotizzabili per l'accesso
ai servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.
3. Norme transitorie
Le amministrazioni che alla data di entrata in vigore della
presente Direttiva non risultino conformi a quanto da essa
disposto, possono essere ammesse nel dominio .gov.it a condizione
che presentino al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
un piano tecnico ed organizzativo di adeguamento contenente
sufficienti informazioni per la valutazione dello stesso.
4. Modalita' di assegnazione del
dominio
La modalità di assegnazione dei nomi nel dominio
".gov.it" è analoga a quanto ad oggi avviene per la
registrazione di nomi nel dominio ".it" o sotto la sua struttura
geografica predefinita. La procedura di registrazione prevede
l'invio da parte del richiedente del nome a dominio di una
lettera di assunzione di responsabilità dell'uso del
dominio stesso. La lettera dovrà essere inviata al
Dipartimento dell'Innovazione e Tecnologie. Il Dipartimento
effettuerà le dovute verifiche formali e tecniche prima di
effettuare la registrazione. Ogni altra attività relativa
alla gestione dei domini, come cambio di nome, cessazione,
riassegnazione, cambio di provider/mantainer, modifica della
delega ecc. dovrà essere tempestivamente comunicata con
lettera al Dipartimento. Ulteriori informazioni, dettagli e la
modulistica corrispondente sono disponibili sul sito del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
www.innovazione.gov.it
5. Il portale nazionale
Il portale nazionale "italia.gov.it" intende realizzare la
sede virtuale nella quale ciascuno possa trovare con
facilità la risposta più semplice e veloce
possibile alle proprie esigenze di rapportarsi con la pubblica
amministrazione. Le singole amministrazioni rimangono le uniche
titolari e responsabili della erogazione dei servizi e, anzi,
trovano nel portale nazionale una ulteriore e più ampia
valorizzazione del proprio impegno di servizio agli utenti.
Affinché gli obiettivi del portale siano conseguiti
appieno, sia in fase di lancio sia nel prosieguo, è
essenziale che vi sia un impegno continuo e puntuale delle
singole amministrazioni nel fornire in fase iniziale e mantenere
aggiornate nel tempo le informazioni di propria competenza
necessarie alla alimentazione delle diverse sezioni del portale.
In particolare, le Amministrazioni e gli enti dovranno impegnarsi
a fornire tempestivamente tutti gli aggiornamenti alla situazione
dei servizi in linea che avranno validato alla data del 15
maggio, nonché tutti gli aggiornamenti alla descrizione
testuale dell'universo dei servizi erogati; inoltre dovranno
contribuire per le parti di rispettiva competenza alla
alimentazione delle sezioni tematiche che verranno via via
attivate. E' quindi necessario che i responsabili dei singoli
siti e portali, meglio specificati al successivo punto 7, siano
tenuti al corretto adempimento di tali impegni. Perché
tutto ciò si realizzi al meglio, nonché allo scopo
di attivare una comunicazione bidirezionale finalizzata a fornire
alle amministrazioni supporto e notizie utili all'azione di
sviluppo della loro presenza in rete, è in fase di
costituzione a cura del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie una redazione centrale del portale nazionale
nonché l'infrastruttura e gli standards di interazione fra
tale redazione e le redazioni dei singoli siti o portali
verticali, con ciò realizzando un articolato sistema
redazionale virtuale in grado di assicurare una crescita
più veloce, armonica ed efficace dell'offerta di servizi
pubblici in rete.
6. Adempimenti
dell'amministrazione
Per la corretta realizzazione delle disposizioni contenute
nella presente direttiva è necessario quindi che le
Amministrazioni pongano in essere una serie di adempimenti. Il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sarà tenuto
a coordinare tali adempimenti ed a fornire il necessario supporto
collaborativo e tecnico alle Amministrazioni che lo richiedano.
Infatti il coordinamento delle iniziative - sia all'interno
dell'amministrazione, sia tra le diverse amministrazioni -
costituisce, senza dubbio, un fattore critico di successo del
processo in atto. E' necessario, pertanto, che ciascuna
amministrazione individui strutture di coordinamento esistenti o
istituisca specifiche strutture o gruppi di lavoro cui affidare
l'attuazione della normativa indicata. In particolare,
l'attuazione dell'iniziativa presuppone che le amministrazioni,
oltre a predisporre le opportune risorse tecnologiche, avviino
cambiamenti di natura strutturale e organizzativa, che includano
l'individuazione e la nomina tra i dirigenti e i funzionari in
organico di un responsabile in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnica, che controlli
l'esistenza continuativa dei requisiti richiesti per la
permanenza nel dominio .gov.it, e per la corretta e tempestiva
alimentazione del portale nazionale. Le Amministrazioni sono a
tal fine tenute a razionalizzare la struttura dei siti internet
esistenti e, ove occorra, a modificare i siti, per rendere
omogenei gli stessi, in modo da garantirne la migliore
fruibilità agli utenti. E' evidente come il raggiungimento
dell'obiettivo dipenda innanzi tutto dalla capacità di
progettare in ciascuna amministrazione un vero e proprio
programma di interventi di natura organizzativa e tecnologica,
correttamente dimensionato alle effettive esigenze operative e
che individui chiaramente responsabilità unitarie sia sui
contenuti che sugli aspetti tecnici. La piena
responsabilità e sensibilità da parte degli organi
di vertice delle amministrazioni è indispensabile per
l'attuazione delle soluzioni che incideranno anche
professionalmente sul tessuto organizzativo. A tal fine è
necessario che, in sede di definizione di priorità e degli
obiettivi ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche si
proceda da parte degli organi di direzione politica ad attribuire
alle sopra indicate strutture specifici obiettivi finalizzati
all'attuazione della presente direttiva.
7. Amministrazioni aventi
diritto
La presente direttiva è indirizzata a tutte le
amministrazioni centrali dello Stato ed agli Enti pubblici
sottoposti alla vigilanza ministeriale. La direttiva intende
rivolgersi ai siti di tutte le Amministrazioni statali e agli
enti pubblici nazionali che offrono servizi pubblici di tipo
informativo/conoscitivo e transazionale ai cittadini ed alle
imprese. Per le regioni e gli enti locali territoriali
costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel
rispetto della loro autonomia. Può rappresentare schema di
riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Va da ultimo segnalato che l'appartenenza al dominio.gov.it
viene contrassegnata da un logo, inserito nella pagina iniziale
del sito, che rappresenta graficamente lo stemma della Repubblica
Italiana, connotando la natura istituzionale del sito stesso.
Roma, 30 maggio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi
Pubblicata sulla G.U. n. 161 del 11/07/02
Registrato alla Corte dei Conti il 19/06/02, Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
7 foglio 226