Pareri del Comitato
Definizione e accertamento della morte nell'uomo
15 febbraio 1991
Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha ritenuto importante
soffermarsi sul problema della definizione e sulle metodologie
della morte, interpretando anche in questa luce il mandato
ricevuto con il Decreto istitutivo del 28 marzo 1990.
Infatti, il turbamento da tempo provocato nell'opinione
pubblica dall'impiego di nuove tecnologie strumentali e criteri
diversi dai tradizionali per l'accertamento di tale evento,
richiede al Comitato di proferire una parola chiara, al fine di
fugare ogni dubbio che dal progresso delle scienze e delle
tecnologie venga posto in discussione il principio assoluto della
tutela della vita.
Nelle sedute del III e IV Gruppo di lavoro in cui si è
articolato il Comitato - sono state prese in attenta
considerazione tre relazioni:
1) C. Manni - "Note preliminari sull'accertamento e
definizione della morte, dal punto di vista delle tecniche
rianimatorie".
2) M. Barni - "Definizione di morte e criteri di accertamento,
sotto il profilo medico-legale".
3) P. Rescigno - "Tutela del soggetto nella fase terminale
della vita".
I primi due documenti sono confluiti in una "Relazione"
unitaria, che è stata esaminata nella Seduta plenaria del
25 e 28 gennaio 1991, con gli interventi dei proff. Barberio
Corsetti, Cattorini, D'Agostino, Fiori, Lecaldano, Nordio,
Romano, Rossi-Sciumè, Sgreccia, Stammati (che ha
presentato una memoria) e Veronesi, ed una consistente
integrazione da parte dei professori Barberio Corsetti, Nordio e
Rescigno . La relazione è stata approvata in pari
data.
Il documento finale - idoneo a raccogliere le considerazioni
conclusive e le proposte del Comitato espresse in un linguaggio
più facilmente comprensibile all'opinione pubblica -
è stato approvato il 15 febbraio 1991. Il Comitato, al
termine della Seduta, dà mandato al Presidente di
trasmettere i due documenti alla Presidenza del Consiglio.
Il Presidente Adriano Bompiani.
Sintesi e raccomandazioni
Il Comitato Nazionale per la Bioetica - premesso che è
di comune constatazione che l'uomo, nel corso della storia, si
è confrontato con il problema dell'accertamento della
morte riconoscendola in fenomeni ai quali ha attribuito carattere
di certezza; - premesso altresì che i progressi della
scienza medica, e in particolare della rianimazione, non hanno
modificato l'evento della morte, che è sempre di non
ritorno, ma hanno contribuito a migliorare la capacità di
riconoscerne con certezza il momento; - ritenuto che il problema
dell'individuazione del momento della morte assume grande rilievo
in relazione alla tutela dei morenti, all'eliminazione di
fenomeni di turbamento sociale e alle indicazioni operative per
gli operatori e le strutture sanitarie, anche con riferimento
all'ipotesi di trapianto di organi; - premesse tutte le
considerazioni scientifiche illustrate nel rapporto allegato
avanza le seguenti conclusioni:
1) Il concetto di morte è definito dalla perdita totale
e irreversibile della capacità dell'organismo di mantenere
autonomamente la propria unità funzionale.
2) La morte può essere accertata attraverso criteri
anatomici, clinici, biologici, cardiaci e neurologici. Per quanto
riguarda i criteri anatomici, clinici, biologici e cardiaci il
Comitato rinvia ai criteri comunemente accettati o codificati, e
ritiene valido quanto è contenuto nel Regolamento di
Polizia Mortuaria, di recente modificato (D.M. in data 10
settembre 1990).
3) Per quanto riguarda i criteri neurologici, il Comitato
ritiene accettabile solo quello che fa riferimento alla
cosiddetta "morte cerebrale", intesa come danno cerebrale
organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato
uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale
è avvenuto in tempo a prevenire o trattare l'arresto
cardiaco anossico.
4) Non può essere accettato il criterio che fa
riferimento alla "morte corticale", nel verificarsi della quale
rimangono integri i centri del paleoencefalo e permane attiva la
capacità di regolazione centrale delle funzioni
omeostatiche e vegetative, compresa la respirazione autonoma.
5) Non può altresì essere accettato il criterio
che fa riferimento alla morte del tronco-encefalo perché
essa non indica di per sé che le strutture al di sopra del
tronco abbiano perso la possibilità di funzionare se
stimolate in altro modo.
6) Alla attenta applicazione dei criteri clinici che, in
presenza di una lesione cerebrale organica dimostrata con i mezzi
della diagnostica strumentale, inducono il sospetto di morte
cerebrale, deve accompagnarsi la ricerca, da parte del
rianimatore, di tutti i fattori che possano fornire la certezza
dell'avvenuta morte cerebrale.
7) Il tempo di osservazione attualmente prescritto (12 ore)
può essere ridotto con l'impiego di alcuni esami
strumentali che consentono di confermare la diagnosi di morte
cerebrale ottenuta attraverso il rilievo di un EEG piatto e di
smentirla facilmente in caso di intossicazioni esogene
(potenziali evocati somato sensoriali), ovvero che dimostrano
l'assenza di circolazione cerebrale (angiografia cerebrale,
flussimetria Doppler a onda continua, flussimetria Doppler
intracranica, scintigrafia cerebrale, tomografia computerizzata
ad emissione di singoli fotoni-SPECT).
8) L'accertamento della morte in età pediatrica
presenta problemi particolari per superare i quali si ritengono
accettabili i criteri compilati dalla "Task Force for the
determination of Brain death in children", che prevedono un
periodo di osservazione più lungo.
9) L'accertamento della morte del neonato a termine comporta
l'applicazione congiunta di tutti i criteri indicati dalla Task
Force; per il neonato pretermine, specie se di età
gestazionale inferiore alle 32 settimane, oltre ai criteri
indicati dalla Task Force, debbono raccomandarsi un tempo di
osservazione sufficientemente lungo e la più ampia
prudenza nella valutazione dei parametri strumentali attualmente
disponibili.
Sulla base di tali conclusioni, il Comitato Nazionale per la
Bioetica formula l'auspicio:
1) che il legislatore sviluppi in termini normativi i criteri
presentati dall'avanzamento della medicina, attraverso parametri
strumentali, per l'accertamento della morte a tutti i fini
giuridici;
2) che siano introdotti criteri normativi differenziati per
l'accertamento della morte nell'età pediatrica e
neonatale;
3) che siano promossi l'istituzione e le garanzie di
funzionamento delle commissioni di verifica della realtà
della morte.