I Pareri del Comitato
Parere del Comitato nazionale per la Bioetica sulle tecniche
di procreazione assistita. Sintesi e conclusioni
17 giugno 1994
Il Comitato Nazionale per la Bioetica, derogando all'abitudine
di rendere pubblici i soli documenti finali, comprensivi di
raccomandazioni e suggerimenti, ha ritenuto opportuno, in attesa
di una stesura completa, anticipare la parte di sintesi e
conclusioni del documento sulle tecniche di riproduzione
assistita, parte di cui è stato relatore il Prof. Paolo
Cattorini. Il Comitato è stato a ciò indotto
dall'intenso dibattito che si è sviluppato su tali
problemi e che ha coinvolto in larga misura l'opinione pubblica.
Talune pronunzie rese da giudici su singolari fattispecie
enfatizzate dai media, recenti prese di posizione in campo
scientifico ed etico, iniziative parlamentari assunte nella
precedente Legislatura hanno reso urgente un parere inteso a
chiarire i termini del problema e ad orientare il
legislatore.
L'anticipazione riveste un valore di indicazione sintetica
mentre il parere articolato e completo, che il Comitato in breve
tempo si accinge ad esprimere, favorirà una comprensione
più approfondita dei vari orientamenti su un tema di
indiscutibile importanza scientifica ed etica. Il problema della
procreazione assistita investe infatti una complessa serie di
questioni di carattere sociale, psicologico, giuridico ed etico
che in modo più ampio e sistematico verranno riprese nel
documento finale. La presente anticipazione contiene fra l'altro
talune raccomandazioni sulla disciplina normativa dei centri di
fecondazione assistita. Si tratta di indicazioni che sono rese
necessarie dalla constatazione di una proliferazione
incontrollata dei centri e che si inscrivono, peraltro,
nell'inderogabile esigenza che siano normativamente definiti e
risolti i problemi pertinenti all'individuazione di funzioni,
scopi e limiti di attività dei centri stessi. E' evidente
che nell'ambito delle considerazioni di ordine
tecnico-scientifico le differenti valutazioni dei Membri del
Comitato non assumano particolare rilievo, mentre nel campo
strettamente etico la pluralità, e a volte la
contrapposizione, assume un valore altamente significativo.
Nel documento di sintesi l'unanime desiderio di fornire con
sollecitudine un testo chiaro e unitario ha indotto ad attenuare
il divario delle diverse visioni etiche, anche dove vengono
proposte differenti soluzioni normative. Si avrà modo di
far emergere le varie opzioni etiche nel documento finale,
realizzando per ora l'intento di una posizione sufficientemente
unitaria. Con tale sintesi i Membri del Comitato hanno inteso
chiarire e chiarirsi i punti di convergenza e quelli di dissenso,
ma al tempo stesso si sono unanimemente impegnati a far emergere
uno spirito di franco e tollerante confronto. Hanno, in
definitiva, inteso confermare il metodo pluralista del rispetto
reciproco di posizioni morali distinte. Il parere unanime del
Comitato Nazionale per la Bioetica è seguito da alcune
motivazioni di adesione, espresse da alcuni membri. Il Presidente
Adriano Ossicini.
Sintesi e Conclusioni
Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha riflettuto a lungo e
in maniera approfondita sui molteplici problemi connessi alle
diverse opzioni tecnicamente possibili per l'induzione di una
gravidanza in persone affette da infertilità o
sterilità. Tali problemi non sono solo di natura
tecnico-scientifica, ma abbracciano un più ampio spettro
di campi disciplinari e di ambiti del vivere sociale: tra questi,
sono rilevanti gli aspetti sociologici, psicologici, giuridici e,
soprattutto, gli aspetti etici.
Il C.N.B. riconosce come in ciascuno di questi ambiti
disciplinari, conformemente all'ampiezza e alla profondità
del dibattito contemporaneo e della letteratura da esso generata,
esiste un'ampia varietà di opinioni e di teorie
contrastanti, che risultano almeno in parte non suscettibili di
conciliazione. Questa variabilità è stata
riscontrata anche all'interno dello stesso Comitato. Ad un tale
pluralismo di opinioni teoriche, soprattutto in campo morale,
corrisponde peraltro un'effettiva frammentazione dell'ethos
civile, che fatica ad organizzarsi attorno ad un nucleo di
affermazioni comunemente condivise.
Il C.N.B. ritiene pertanto difficile, allo stato attuale,
proporre delle soluzioni sistematiche, che affrontino in maniera
dettagliata tutte le implicazioni delle tecniche di fecondazione
artificiale: un simile tentativo rischierebbe di lasciare
insoddisfatte la maggior parte delle esigenze. D'altro canto, si
è fatta sempre più chiara e pressante, tra gli
studiosi e nella società, la necessità di una
qualche forma di regolamentazione di tali attività
tecnico-scientifiche: questa esigenza è motivata sia da
alcuni episodi che sono apparsi come eccessi di sperimentalismo e
come tali sono stati amplificati dai mezzi di comunicazione, sia
dal legittimo desiderio di pubblicizzazione e controllo sociale
su un fenomeno che investe un aspetto costitutivo nella
formazione stessa della società.
Le raccomandazioni che seguono, che dovrebbero ispirare
un'azione legislativa aliena da ogni radicalismo, non
costituiscono pertanto una trattazione completa e sistematica
dell'intera problematica; rappresentano piuttosto un nucleo
minimo attorno al quale può essere incentrata una
normativa capace di conciliare l'esigenza di tutelare alcuni
diritti/doveri fondamentali con un ragionevole spazio di
opzionalità riservato alle decisioni individuali.
Ciò naturalmente non esime il Comitato dall'impegno di
verificare costantemente tali indicazioni alla luce dei dati
forniti dal progresso della ricerca in questo campo.
I membri del C.N.B. hanno posizioni etiche di fondo
profondamente differenziate rispetto al significato della
sessualità, dell'atto generativo e del ruolo della
famiglia e dunque giustificano con ragioni diverse i contenuti
del presente parere ed hanno opinioni non univoche in relazione a
molti ulteriori aspetti, che non sono oggetto delle conclusioni
qui riassunte. Sui temi per i quali non vi è accordo, i
componenti del Comitato si riservano di proseguire il dibattito e
di esprimere successivi e differenziati pareri: confidano
peraltro che i punti di consenso pregiuridico qui evidenziati
possano costituire una solida base per una legislazione che
affronti almeno i più rilevanti problemi a tutt'oggi privi
di regolamentazione nel nostro paese. Auspicano inoltre che,
anche con opportune iniziative, il dibattito si estenda al di
là delle istituzioni medico-scientifiche ed
etico-giuridiche, per raggiungere in maniera adeguata l'opinione
pubblica e coinvolgere la cultura diffusa della società su
un argomento tanto rilevante quale l'intervento
tecnico-scientifico sull'evento umano della procreazione.
Nel formulare queste raccomandazioni, il C.N.B. ha tenuto
conto, oltre che dell'ampio e approfondito dibattito teorico
sviluppatosi da diversi anni anche nel nostro paese, del quadro
costituzionale e normativo in cui una legislazione sulla
fecondazione artificiale verrebbe ad inserirsi, nonché di
alcuni documenti internazionali, i cui principi impegnano
l'azione legislativa del nostro Governo: in particolare, sono
state considerate le Raccomandazioni 1046 (1986) e 1100 (1989)
del Consiglio d'Europa, rispettivamente dedicate
all'utilizzazione di embrioni e di feti umani a fini diagnostici,
terapeutici, scientifici, industriali e commerciali e alla
ricerca scientifica su embrioni e feti umani. Sono state tenute
presenti anche le Raccomandazioni doc. A 2-327/88 e doc. A
2-372/88 (1989) del Parlamento Europeo, rispettivamente dedicate
ai problemi etici e giuridici della manipolazione genetica e alla
fecondazione artificiale "in vivo" e "in vitro". Infine, sono
state esaminate le legislazioni attualmente in vigore in altri
paesi europei sulla procreazione assistita e i temi ad essa
connessi.
Medicina e procreazione
1. Il C.N.B. richiama in primo luogo la pertinenza medica
delle tecniche in oggetto, tecniche che richiedono tuttavia
competenze complesse, idonee ad instaurare un'autentica
comunicazione con le coppie, a comprendere al meglio i vissuti
della scelta procreativa e ad offrire ad esse tutti i necessari
supporti di ordine psicologico. Inoltre, mentre vede con favore
lo sviluppo di tecnologie che contribuiscano ad alleviare le
sofferenze connesse ad una sempre più ampia diffusione
della sterilità, sottolinea ancor più fortemente la
necessità di non tralasciare, anzi di incrementare
senz'altro, le ricerche relative alle cause della
sterilità e alla possibilità che queste siano
prevenute ovvero rimosse. Tale ricerca appare quanto mai urgente,
perché si renda evitabile il ricorso ad una eccessiva
medicalizzazione dell'atto procreativo e si dia alla medicina la
possibilità di svolgere anche un ruolo terapeutico in
senso stretto, volto alla prevenzione e alla rimozione delle
cause della sterilità.
Tutela dell'embrione umano
2. Il C.N.B. prende atto dell'esistenza di differenti
posizioni in relazione al problema dell'inizio della vita umana;
prende altresì atto che la legislazione vigente tutela la
vita umana fin dal suo inizio; rileva peraltro che le indicazioni
legislative non sono ritenute adeguate da alcuni membri del
Comitato, i quali osservano come manchi una piena tutela
dell'embrione umano fin dal concepimento, particolarmente in
riferimento ai rischi connessi alle difficoltà di impianto
nell'utero e all'elevato tasso di abortività nel contesto
della fecondazione extracorporea. Anche la terminologia
più adeguata per riferirsi alle prime fasi dello sviluppo
della vita umana è oggetto di discussione all'interno del
Comitato, non essendovi consenso tra chi adotta il solo termine
"embrione" e chi ricorre alla dizione "pre-embrione" per indicare
il prodotto del concepimento nello stadio precedente il
completamento dell'impianto in utero. In questo documento, al
fine di una più semplice comprensione, il C.N.B. adotta il
termine "embrione" anche per indicare i primi stadi della vita
umana.
2.1. In conseguenza di tale pluralismo di opinioni, il
Comitato dichiara di non aver raggiunto un accordo sulla
valutazione morale delle tecniche di inseminazione artificiale
eterologa, di fecondazione extracorporea e di crioconservazione
degli embrioni umani. Dichiara tuttavia di essere unanime: o nel
proscrivere ogni pratica di procreazione assistita ispirata a
pregiudizi razziali; o nel raccomandare che sia stabilito il
divieto di prelevare gameti o embrioni per destinarli a
procreazione assistita senza il consenso esplicito
dell'interessato. o nel raccomandare che sia bandito ogni
sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali e che in proposito venga sancito il
divieto di qualsiasi forma di compenso, di intermediazione e
pubblicità; o nel raccomandare che sia proibita la
produzione di embrioni al solo scopo di farne oggetto di
sperimentazione e ricerca, prescindendo cioè
dall'obiettivo di ottenere una gravidanza; o nel raccomandare che
siano vietate: la scissione embrionaria precoce, la clonazione e
l'ectogenesi a fini procreativi; la produzione di ibridi o
chimere e gli impianti interspecifici, sia a fini procreativi sia
a fini di ricerca.
2.2. Sui restanti aspetti le opinioni dei membri del C.N.B.
divergono notevolmente, per le ragioni espresse in dettaglio nel
capitolo di questo documento dedicato all'embrione.
A) Un primo gruppo di membri ritiene che l'embrione umano vada
trattato come persona sin dal concepimento e che pertanto abbia
il diritto di essere posto nelle condizioni migliori per poter
continuare il suo sviluppo dal momento in cui tale sviluppo sia
iniziato. Condividono questa linea di tutela piena della vita
embrionaria sia quanti esprimono un radicale giudizio di
illegittimità su tutte le tecniche di fecondazione
artificiale, sia quanti ritengono accettabili tecniche di
fecondazione in vitro omologhe che non comportino sprechi di
embrioni. Sul piano normativo, questi ultimi ritengono che si
debbano introdurre limitazioni severe alle tecniche procreative e
cioè almeno le seguenti: o che gli embrioni umani siano
sottratti ad ogni selezione e ad ogni forma di manipolazione
genetica e di sperimentazione, salvo il caso in cui ciò
avvenga a fini direttamente terapeutici, cioè vi sia un
beneficio diretto per lo stesso embrione su cui si interviene; o
che le modalità di fecondazione siano tali che gli
embrioni trasferiti in utero abbiano ciascuno le stesse
possibilità di sopravvivenza che presumibilmente avrebbero
con le modalità naturali di concepimento; o che non siano
fecondati più ovociti di quanti ne vengono effettivamente
trasferiti in utero nel corso del medesimo ciclo;
B) Un secondo gruppo di membri del C.N.B. ritiene che
l'embrione umano pre-impiantatorio vada tutelato, anche se non
nel modo pieno riservato alla persona umana. Pertanto, ritiene
necessario: o controllare lo spreco di embrioni umani,
determinando sia il numero massimo di embrioni da produrre sia il
numero di embrioni trasferibili in utero in un singolo ciclo; o
elaborare standard omogenei per la ricerca: in quest'ottica
auspica che, in analogia con quanto avvenuto in Gran Bretagna, si
preveda l'istituzione da parte del Ministero della Sanità
e della Ricerca Scientifica, di una Commissione che valuti
l'opportunità di eseguire alcune ricerche scientifiche di
particolare valore su embrioni pre-impiantatori (nei primi 14
giorni di sviluppo).
C) Un ulteriore gruppo di membri esprime una posizione
intermedia; pur non condividendo l'ipotesi che l'embrione umano
vada trattato come persona sin dal concepimento, per ragioni
diverse concorda sulla necessità di una rigorosa
limitazione delle possibilità connesse alle tecniche
procreative, limitazione per molti aspetti simile a quella
espressa dal primo gruppo.
Maternità surrogata
3. Aderendo al principio di diritto comune che delegittima
ogni forma di commercializzazione del corpo umano e con
riferimento al bene del nascituro, alla sua situazione
psicologica, a quella dei committenti e della madre portatrice,
nonché al profondo legame affettivo che si instaura tra
gestante e feto, il C.N.B. esprime una valutazione negativa sulla
maternità surrogata. Più esattamente, alcuni la
ritengono del tutto illecita dal punto di vista morale, in quanto
attua una così grave scissione dell'atto generativo e una
così profonda frammentazione della figura materna, da
contraddirne il significato autentico. Altri la ritengono
generalmente non auspicabile, per quanto non moralmente illecita
in ogni circostanza, tenuto conto che essa può essere
mossa dal fine benefico della nascita di un nuovo essere umano e
da motivazioni oblative. Inoltre, per ciò che concerne il
caso in cui la madre sostituta sia persona di famiglia, alcuni
membri ritengono che tale situazione susciti ulteriori motivi di
contrarietà dal punto di vista etico, in quanto, a causa
dei conflitti che essa solleva, viene sconvolto o quanto meno
perturbato il sistema familiare. Altri invece non ritengono che,
in ragione della novità della situazione, le conoscenze
disponibili siano sufficienti a pervenire a conclusioni
così nette. Oltre che sul piano dell'etica, la scelta
della maternità surrogata appare problematica nei suoi
risvolti pratici e giuridici: anche su di essi occorre richiamare
esplicitamente l'attenzione di tutte le persone che fossero
propense ad adottare questa forma. Tenuto conto dei principi
generali che governano il diritto di famiglia e quello della
filiazione in particolare, il C.N.B. ritiene che il contratto di
maternità surrogata vada ritenuto illecito e perciò
privo di effetti e ininfluente sulla definizione dello status di
figlio, al quale devono essere assicurate certezza e
stabilità (si veda al punto 7). Con questi obiettivi
sembrano coerenti le regole, già desumibili dal diritto
vigente, secondo cui la maternità è stabilita dal
parto e l'affidamento del figli risponde al principio generale
per il quale le decisioni che lo riguardano devono essere prese
in considerazione del suo "prevalente interesse". Il C.N.B.
ritiene infine che vada comunque penalmente sanzionata qualsiasi
forma di intermediazione su base commerciale volta a rendere
possibile o favorire l'accordo tra i soggetti interessati.
Criteri di accesso alle tecniche di procreazione assistita
4. Il bene del nascituro deve considerarsi il criterio di
riferimento centrale per la valutazione delle diverse opzioni
procreative. Tale criterio suggerisce che, in linea generale, la
condizione migliore nella quale un figlio può nascere
è quella di essere concepito e allevato da una coppia di
adulti di diverso sesso, una coppia coniugata o almeno
stabilmente legata da una comunità di vita e di amore:
è altresì preferibile che tale coppia sia in
età potenzialmente fertile, per quanto possa essere, per
diversi motivi, affetta da infertilità. Principio
fondamentale è inoltre che la nascita di un essere umano
sia il frutto di un'esplicita assunzione di responsabilità
- con rilevanza giuridica - da parte di chi chiede il ricorso
alla procreazione assistita. Le istituzioni pubbliche devono
perciò impegnarsi per responsabilizzare al massimo le
persone che ricorrono alla procreazione assistita e per
verificare la serietà dell'impegno che in tal modo
assumono. In particolare devono preoccuparsi di salvaguardare
quanto viene fissato nel successivo punto 7. Pur convenendo sulla
generale preferibilità del modello di coppia sopra
menzionato, non tutti i membri del Comitato sono concordi nel
trarne conseguenze più specifiche.
4.1. Esiste nel C.N.B. un significativo consenso sul fatto che
i criteri di ammissione a procedure di procreazione assistita non
dovrebbero discostarsi in maniera sensibile da quelli relativi
all'adozione e che pertanto dovrebbero almeno essere
rifiutate:
a) l'ovodonazione e l'embriodonazione nel caso di donne in
età non più fertile;
b) ogni forma di fecondazione assistita richiesta da una
coppia di persone dello stesso sesso;
c) la fecondazione assistita richiesta da una donna sola;
d) la fecondazione assistita attuata dopo la morte di uno dei
due coniugi;
e) la fecondazione assistita richiesta da coppie che non
forniscano garanzie adeguate di stabilità.
4.2. Alcuni membri, pur ritenendo queste le limitazioni
più urgenti, sostengono che, in nome del bene del
nascituro e della stabilità dell'unione coniugale, debbano
essere escluse tutte le forme di inseminazione e fecondazione
artificiali che prevedano l'uso di gameti estranei alla
coppia.
4.3. Altri membri, invece, non ritengono di potere escludere
in assoluto - fino al punto di proporre sanzioni giuridiche in
questo senso - diverse condizioni di nascita per gli esseri
umani: ciò in ragione del fatto che, in una società
nella quale convivono diverse concezioni etiche sulla nascita e
la vita familiare, essi non considerano giustificate forme di
divieto tassativo. Costoro ritengono invece che allo stato
attuale: a) si debba dar vita ad una moratoria per quanto
riguarda le ovodonazioni a donne di età superiore a 51
anni: ciò in attesa che si concludano le indagini
attualmente in corso per verificare i possibili danni determinati
dalla gravidanza sulla salute delle madri e dei figli nati; b)
per quanto riguarda le richieste provenienti da donne sole, si
debba istituire una commissione che possa valutare la casistica e
mettere a punto forme di regolamentazioni che - ove possibile -
distinguano tra le diverse occorrenze di queste complesse
situazioni e delineino precisi controlli.
Il problema della donazione di seme
5. Per ciò che concerne l'uso di donatori di seme, i
membri del C.N.B. esprimono valutazioni morali contrastanti a
proposito di tale pratica, corrispondentemente al giudizio
formulato sulla liceità della fecondazione eterologa. Il
C.N.B. ritiene comunque che, qualora la legge dovesse prevedere
la possibilità di tali donatori, dovrebbero essere
soddisfatte le condizioni previste dalla SIFES*, tra le quali in
particolare: o che vengano eseguite indagini cliniche per
accertare la buona qualità dei campioni; o che i donatori
non vengano in alcun modo retribuiti, fatto salvo il rimborso
delle spese sostenute; o che il seme del donatore non venga
miscelato con quello del marito sterile; o che i donatori abbiano
un'età compresa tra i 18 e i 40 anni; o che dopo la
nascita di 5 figli in 5 differenti famiglie i donatori siano
esclusi definitivamente; o che non siano consentite selezioni del
seme basate su caratteristiche di tipo socio-economico o
professionale. Infine, il C.N.B. dichiara di non essere concorde
sul problema dell'anonimato del donatore, in quanto, mentre
alcuni membri ritengono legittima tale pratica corrente, altri
ritengono invece rilevante il diritto del nascituro di conoscere
la verità circa la propria origine, anche per ragioni di
ordine sanitario. Spetta al legislatore esprimersi al
riguardo.
Traduzione normativa
6. Il C.N.B. è unanime nel ritenere che non tutte le
indicazioni etiche qui contenute debbano necessariamente ricevere
una automatica traduzione giuridica, con esplicite sanzioni di
tipo penalistico, salvo quelle che hanno per oggetto la tutela di
beni fondamentali e indisponibili della persona (come quelli
della vita e della salute). Spetta al legislatore individuare i
limiti e i criteri in forza dei quali prevedere sanzioni
giuridiche o limitarsi piuttosto a interventi atti a
disincentivare determinate pratiche a livello sociale. Per quanto
riguarda le forme più complesse di procreazione assistita,
il C.N.B. ritiene opportuno istituire un osservatorio permanente
che analizzi l'impatto sociologico e psicologico delle pratiche
in oggetto e fornisca le sue conclusioni almeno ogni anno,
rendendo così possibile una eventuale motivata revisione
delle precedenti raccomandazioni normative in materia.
Diritti dei figli
7. L'interesse e i diritti dei figli nati con procreazione
assistita devono comunque essere pienamente tutelati nei rapporti
con i genitori e con la società. Essi hanno diritto ad uno
status certo e incontrovertibile; hanno diritto alla piena
cittadinanza e perciò a non subire in ragione delle
circostanze della propria nascita discriminazioni nei rapporti
giuridici e sociali; hanno inoltre diritto (a parità con
altri figli naturali e adottivi), al mantenimento, all'istruzione
e all'educazione da parte dei genitori, ad essere allevati
nell'ambito della propria famiglia.
Regolamentazione dei Centri per la procreazione assistita
8. Il Comitato afferma la necessità di rendere
obbligatorio un registro nazionale di tutti i Centri e gli
ambulatori per le pratiche di procreazione assistita;
l'iscrizione a tale registro dovrebbe essere un adempimento
necessario per la creazione e il funzionamento di ogni struttura,
sia pubblica sia privata. Ogni Centro dovrebbe far pervenire ad
un ufficio di coordinamento di questi servizi, istituito presso
l'Istituto Superiore di Sanità, una relazione periodica
che illustri tutti gli aspetti delle sue attività, con
dettagliate informazioni a proposito dei risultati ottenuti e
delle ricerche intraprese. Tale trasparenza e pubblicità
delle metodologie e dei risultati costituisce il presupposto
irrinunciabile per un rapporto corretto tra operatori scientifici
e società.
8.1. L'iscrizione al registro dei Centri e l'autorizzazione
all'esercizio dovrebbero presupporre la verifica di un livello
scientificamente adeguato dei servizi, sia per quanto attiene
alle apparecchiature impiegate, sia per quanto riguarda la
preparazione professionale del personale impiegato: quest'ultimo
dovrà possedere una solida cultura non solo di tipo
tecnico-scientifica in senso biologico, ma anche di ordine
psico-sociale. Ciò consentirà di offrire una valida
consultazione psicologica a quanti richiedono servizi al Centro.
Il livello scientifico e la qualità dei servizi forniti
dovranno essere sottoposti a periodica verifica. In questo senso
dovrebbero essere opportunamente valorizzate anche le proposte di
coordinamento già avanzate dall'Istituto Superiore di
Sanità, in collaborazione con la SIFES. I responsabili dei
Centri e i professionisti che praticassero la procreazione
artificiale senza specifica autorizzazione dovrebbero essere
penalmente perseguiti a norma di legge.
8.2. Ogni Centro dovrebbe render noti i protocolli clinici
sviluppati al suo interno e le modalità di procreazione
assistita praticate. Ogni nuovo protocollo, ogni variazione nel
protocollo standard e ogni caso in cui la particolare situazione
clinica o psicologica dei richiedenti presenti ulteriori problemi
rispetto alla normale applicazione del protocollo, dovrebbero
essere sottoposti al giudizio di un Comitato Etico, che per la
sua composizione ed autonomia offra garanzie di indipendenza. In
analogia con quanto richiesto dalle Norme di buona pratica
clinica (GCP), deve essere disponibile al pubblico una lista dei
componenti tale Comitato, con le loro qualifiche e la descrizione
delle procedure operative, inclusi i tempi necessari per ottenere
il parere etico.
8.3. Ogni Centro dovrebbe rendere pubblici i costi dei diversi
interventi eseguiti, distinguendo gli eventuali contributi
ricevuti dal Sistema Sanitario Nazionale e i costi a carico
dell'utente. Tale relazione sui costi, costantemente aggiornata,
dovrebbe comparire nella relazione periodica.
9. Il C.N.B. richiama altresì la necessità che
ogni Centro per la procreazione assistita svolga un'attiva opera
di informazione e diffusione delle conoscenze in materia, delle
diverse tecniche, dei rischi che esse comportano, delle obiezioni
di diverso genere che sono state rivolte ad alcune di queste, dei
risultati effettivamente raggiunti con le varie tecniche nello
specifico Centro. Tale corpus di informazioni deve anche essere
oggetto di una specifica, chiara e approfondita comunicazione
rivolta a tutti coloro che fanno richiesta di trattamento e deve
costituire oggetto di un consenso informato. Tale consenso,
legittimazione e fondamento di ogni atto medico, è
massimamente importante quando si svolgano procedure come queste,
caratterizzate da notevole impegno e complessità e dalla
costante incertezza dei risultati. Nell'ambito dell'opera di
informazione, si devono offrire le opportunità di ricevere
notizie adeguate circa le possibilità concrete di
un'eventuale adozione, come alternativa non medicalizzata alla
fecondazione artificiale.
10. Il C.N.B. ritiene infine che vada salvaguardata
l'omogeneità di criteri nell'uso delle procedure di
procreazione assistita nei centri pubblici e privati; raccomanda
pertanto che le osservazioni avanzate in questo parere vengano
utilizzate al fine di regolamentare in maniera uniforme tutti i
centri che svolgono attività in questo settore.