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Comitato nazionale per la bioetica

   
I Pareri del Comitato


Parere del Comitato nazionale per la Bioetica sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e conclusioni
17 giugno 1994


Il Comitato Nazionale per la Bioetica, derogando all'abitudine di rendere pubblici i soli documenti finali, comprensivi di raccomandazioni e suggerimenti, ha ritenuto opportuno, in attesa di una stesura completa, anticipare la parte di sintesi e conclusioni del documento sulle tecniche di riproduzione assistita, parte di cui è stato relatore il Prof. Paolo Cattorini. Il Comitato è stato a ciò indotto dall'intenso dibattito che si è sviluppato su tali problemi e che ha coinvolto in larga misura l'opinione pubblica. Talune pronunzie rese da giudici su singolari fattispecie enfatizzate dai media, recenti prese di posizione in campo scientifico ed etico, iniziative parlamentari assunte nella precedente Legislatura hanno reso urgente un parere inteso a chiarire i termini del problema e ad orientare il legislatore.

L'anticipazione riveste un valore di indicazione sintetica mentre il parere articolato e completo, che il Comitato in breve tempo si accinge ad esprimere, favorirà una comprensione più approfondita dei vari orientamenti su un tema di indiscutibile importanza scientifica ed etica. Il problema della procreazione assistita investe infatti una complessa serie di questioni di carattere sociale, psicologico, giuridico ed etico che in modo più ampio e sistematico verranno riprese nel documento finale. La presente anticipazione contiene fra l'altro talune raccomandazioni sulla disciplina normativa dei centri di fecondazione assistita. Si tratta di indicazioni che sono rese necessarie dalla constatazione di una proliferazione incontrollata dei centri e che si inscrivono, peraltro, nell'inderogabile esigenza che siano normativamente definiti e risolti i problemi pertinenti all'individuazione di funzioni, scopi e limiti di attività dei centri stessi. E' evidente che nell'ambito delle considerazioni di ordine tecnico-scientifico le differenti valutazioni dei Membri del Comitato non assumano particolare rilievo, mentre nel campo strettamente etico la pluralità, e a volte la contrapposizione, assume un valore altamente significativo.

Nel documento di sintesi l'unanime desiderio di fornire con sollecitudine un testo chiaro e unitario ha indotto ad attenuare il divario delle diverse visioni etiche, anche dove vengono proposte differenti soluzioni normative. Si avrà modo di far emergere le varie opzioni etiche nel documento finale, realizzando per ora l'intento di una posizione sufficientemente unitaria. Con tale sintesi i Membri del Comitato hanno inteso chiarire e chiarirsi i punti di convergenza e quelli di dissenso, ma al tempo stesso si sono unanimemente impegnati a far emergere uno spirito di franco e tollerante confronto. Hanno, in definitiva, inteso confermare il metodo pluralista del rispetto reciproco di posizioni morali distinte. Il parere unanime del Comitato Nazionale per la Bioetica è seguito da alcune motivazioni di adesione, espresse da alcuni membri. Il Presidente Adriano Ossicini.

Sintesi e Conclusioni

Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha riflettuto a lungo e in maniera approfondita sui molteplici problemi connessi alle diverse opzioni tecnicamente possibili per l'induzione di una gravidanza in persone affette da infertilità o sterilità. Tali problemi non sono solo di natura tecnico-scientifica, ma abbracciano un più ampio spettro di campi disciplinari e di ambiti del vivere sociale: tra questi, sono rilevanti gli aspetti sociologici, psicologici, giuridici e, soprattutto, gli aspetti etici.

Il C.N.B. riconosce come in ciascuno di questi ambiti disciplinari, conformemente all'ampiezza e alla profondità del dibattito contemporaneo e della letteratura da esso generata, esiste un'ampia varietà di opinioni e di teorie contrastanti, che risultano almeno in parte non suscettibili di conciliazione. Questa variabilità è stata riscontrata anche all'interno dello stesso Comitato. Ad un tale pluralismo di opinioni teoriche, soprattutto in campo morale, corrisponde peraltro un'effettiva frammentazione dell'ethos civile, che fatica ad organizzarsi attorno ad un nucleo di affermazioni comunemente condivise.

Il C.N.B. ritiene pertanto difficile, allo stato attuale, proporre delle soluzioni sistematiche, che affrontino in maniera dettagliata tutte le implicazioni delle tecniche di fecondazione artificiale: un simile tentativo rischierebbe di lasciare insoddisfatte la maggior parte delle esigenze. D'altro canto, si è fatta sempre più chiara e pressante, tra gli studiosi e nella società, la necessità di una qualche forma di regolamentazione di tali attività tecnico-scientifiche: questa esigenza è motivata sia da alcuni episodi che sono apparsi come eccessi di sperimentalismo e come tali sono stati amplificati dai mezzi di comunicazione, sia dal legittimo desiderio di pubblicizzazione e controllo sociale su un fenomeno che investe un aspetto costitutivo nella formazione stessa della società.

Le raccomandazioni che seguono, che dovrebbero ispirare un'azione legislativa aliena da ogni radicalismo, non costituiscono pertanto una trattazione completa e sistematica dell'intera problematica; rappresentano piuttosto un nucleo minimo attorno al quale può essere incentrata una normativa capace di conciliare l'esigenza di tutelare alcuni diritti/doveri fondamentali con un ragionevole spazio di opzionalità riservato alle decisioni individuali. Ciò naturalmente non esime il Comitato dall'impegno di verificare costantemente tali indicazioni alla luce dei dati forniti dal progresso della ricerca in questo campo.

I membri del C.N.B. hanno posizioni etiche di fondo profondamente differenziate rispetto al significato della sessualità, dell'atto generativo e del ruolo della famiglia e dunque giustificano con ragioni diverse i contenuti del presente parere ed hanno opinioni non univoche in relazione a molti ulteriori aspetti, che non sono oggetto delle conclusioni qui riassunte. Sui temi per i quali non vi è accordo, i componenti del Comitato si riservano di proseguire il dibattito e di esprimere successivi e differenziati pareri: confidano peraltro che i punti di consenso pregiuridico qui evidenziati possano costituire una solida base per una legislazione che affronti almeno i più rilevanti problemi a tutt'oggi privi di regolamentazione nel nostro paese. Auspicano inoltre che, anche con opportune iniziative, il dibattito si estenda al di là delle istituzioni medico-scientifiche ed etico-giuridiche, per raggiungere in maniera adeguata l'opinione pubblica e coinvolgere la cultura diffusa della società su un argomento tanto rilevante quale l'intervento tecnico-scientifico sull'evento umano della procreazione.

Nel formulare queste raccomandazioni, il C.N.B. ha tenuto conto, oltre che dell'ampio e approfondito dibattito teorico sviluppatosi da diversi anni anche nel nostro paese, del quadro costituzionale e normativo in cui una legislazione sulla fecondazione artificiale verrebbe ad inserirsi, nonché di alcuni documenti internazionali, i cui principi impegnano l'azione legislativa del nostro Governo: in particolare, sono state considerate le Raccomandazioni 1046 (1986) e 1100 (1989) del Consiglio d'Europa, rispettivamente dedicate all'utilizzazione di embrioni e di feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali e alla ricerca scientifica su embrioni e feti umani. Sono state tenute presenti anche le Raccomandazioni doc. A 2-327/88 e doc. A 2-372/88 (1989) del Parlamento Europeo, rispettivamente dedicate ai problemi etici e giuridici della manipolazione genetica e alla fecondazione artificiale "in vivo" e "in vitro". Infine, sono state esaminate le legislazioni attualmente in vigore in altri paesi europei sulla procreazione assistita e i temi ad essa connessi.

Medicina e procreazione

1. Il C.N.B. richiama in primo luogo la pertinenza medica delle tecniche in oggetto, tecniche che richiedono tuttavia competenze complesse, idonee ad instaurare un'autentica comunicazione con le coppie, a comprendere al meglio i vissuti della scelta procreativa e ad offrire ad esse tutti i necessari supporti di ordine psicologico. Inoltre, mentre vede con favore lo sviluppo di tecnologie che contribuiscano ad alleviare le sofferenze connesse ad una sempre più ampia diffusione della sterilità, sottolinea ancor più fortemente la necessità di non tralasciare, anzi di incrementare senz'altro, le ricerche relative alle cause della sterilità e alla possibilità che queste siano prevenute ovvero rimosse. Tale ricerca appare quanto mai urgente, perché si renda evitabile il ricorso ad una eccessiva medicalizzazione dell'atto procreativo e si dia alla medicina la possibilità di svolgere anche un ruolo terapeutico in senso stretto, volto alla prevenzione e alla rimozione delle cause della sterilità.

Tutela dell'embrione umano

2. Il C.N.B. prende atto dell'esistenza di differenti posizioni in relazione al problema dell'inizio della vita umana; prende altresì atto che la legislazione vigente tutela la vita umana fin dal suo inizio; rileva peraltro che le indicazioni legislative non sono ritenute adeguate da alcuni membri del Comitato, i quali osservano come manchi una piena tutela dell'embrione umano fin dal concepimento, particolarmente in riferimento ai rischi connessi alle difficoltà di impianto nell'utero e all'elevato tasso di abortività nel contesto della fecondazione extracorporea. Anche la terminologia più adeguata per riferirsi alle prime fasi dello sviluppo della vita umana è oggetto di discussione all'interno del Comitato, non essendovi consenso tra chi adotta il solo termine "embrione" e chi ricorre alla dizione "pre-embrione" per indicare il prodotto del concepimento nello stadio precedente il completamento dell'impianto in utero. In questo documento, al fine di una più semplice comprensione, il C.N.B. adotta il termine "embrione" anche per indicare i primi stadi della vita umana.

2.1. In conseguenza di tale pluralismo di opinioni, il Comitato dichiara di non aver raggiunto un accordo sulla valutazione morale delle tecniche di inseminazione artificiale eterologa, di fecondazione extracorporea e di crioconservazione degli embrioni umani. Dichiara tuttavia di essere unanime: o nel proscrivere ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; o nel raccomandare che sia stabilito il divieto di prelevare gameti o embrioni per destinarli a procreazione assistita senza il consenso esplicito dell'interessato. o nel raccomandare che sia bandito ogni sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali e che in proposito venga sancito il divieto di qualsiasi forma di compenso, di intermediazione e pubblicità; o nel raccomandare che sia proibita la produzione di embrioni al solo scopo di farne oggetto di sperimentazione e ricerca, prescindendo cioè dall'obiettivo di ottenere una gravidanza; o nel raccomandare che siano vietate: la scissione embrionaria precoce, la clonazione e l'ectogenesi a fini procreativi; la produzione di ibridi o chimere e gli impianti interspecifici, sia a fini procreativi sia a fini di ricerca.

2.2. Sui restanti aspetti le opinioni dei membri del C.N.B. divergono notevolmente, per le ragioni espresse in dettaglio nel capitolo di questo documento dedicato all'embrione.

A) Un primo gruppo di membri ritiene che l'embrione umano vada trattato come persona sin dal concepimento e che pertanto abbia il diritto di essere posto nelle condizioni migliori per poter continuare il suo sviluppo dal momento in cui tale sviluppo sia iniziato. Condividono questa linea di tutela piena della vita embrionaria sia quanti esprimono un radicale giudizio di illegittimità su tutte le tecniche di fecondazione artificiale, sia quanti ritengono accettabili tecniche di fecondazione in vitro omologhe che non comportino sprechi di embrioni. Sul piano normativo, questi ultimi ritengono che si debbano introdurre limitazioni severe alle tecniche procreative e cioè almeno le seguenti: o che gli embrioni umani siano sottratti ad ogni selezione e ad ogni forma di manipolazione genetica e di sperimentazione, salvo il caso in cui ciò avvenga a fini direttamente terapeutici, cioè vi sia un beneficio diretto per lo stesso embrione su cui si interviene; o che le modalità di fecondazione siano tali che gli embrioni trasferiti in utero abbiano ciascuno le stesse possibilità di sopravvivenza che presumibilmente avrebbero con le modalità naturali di concepimento; o che non siano fecondati più ovociti di quanti ne vengono effettivamente trasferiti in utero nel corso del medesimo ciclo;

B) Un secondo gruppo di membri del C.N.B. ritiene che l'embrione umano pre-impiantatorio vada tutelato, anche se non nel modo pieno riservato alla persona umana. Pertanto, ritiene necessario: o controllare lo spreco di embrioni umani, determinando sia il numero massimo di embrioni da produrre sia il numero di embrioni trasferibili in utero in un singolo ciclo; o elaborare standard omogenei per la ricerca: in quest'ottica auspica che, in analogia con quanto avvenuto in Gran Bretagna, si preveda l'istituzione da parte del Ministero della Sanità e della Ricerca Scientifica, di una Commissione che valuti l'opportunità di eseguire alcune ricerche scientifiche di particolare valore su embrioni pre-impiantatori (nei primi 14 giorni di sviluppo).

C) Un ulteriore gruppo di membri esprime una posizione intermedia; pur non condividendo l'ipotesi che l'embrione umano vada trattato come persona sin dal concepimento, per ragioni diverse concorda sulla necessità di una rigorosa limitazione delle possibilità connesse alle tecniche procreative, limitazione per molti aspetti simile a quella espressa dal primo gruppo.

Maternità surrogata

3. Aderendo al principio di diritto comune che delegittima ogni forma di commercializzazione del corpo umano e con riferimento al bene del nascituro, alla sua situazione psicologica, a quella dei committenti e della madre portatrice, nonché al profondo legame affettivo che si instaura tra gestante e feto, il C.N.B. esprime una valutazione negativa sulla maternità surrogata. Più esattamente, alcuni la ritengono del tutto illecita dal punto di vista morale, in quanto attua una così grave scissione dell'atto generativo e una così profonda frammentazione della figura materna, da contraddirne il significato autentico. Altri la ritengono generalmente non auspicabile, per quanto non moralmente illecita in ogni circostanza, tenuto conto che essa può essere mossa dal fine benefico della nascita di un nuovo essere umano e da motivazioni oblative. Inoltre, per ciò che concerne il caso in cui la madre sostituta sia persona di famiglia, alcuni membri ritengono che tale situazione susciti ulteriori motivi di contrarietà dal punto di vista etico, in quanto, a causa dei conflitti che essa solleva, viene sconvolto o quanto meno perturbato il sistema familiare. Altri invece non ritengono che, in ragione della novità della situazione, le conoscenze disponibili siano sufficienti a pervenire a conclusioni così nette. Oltre che sul piano dell'etica, la scelta della maternità surrogata appare problematica nei suoi risvolti pratici e giuridici: anche su di essi occorre richiamare esplicitamente l'attenzione di tutte le persone che fossero propense ad adottare questa forma. Tenuto conto dei principi generali che governano il diritto di famiglia e quello della filiazione in particolare, il C.N.B. ritiene che il contratto di maternità surrogata vada ritenuto illecito e perciò privo di effetti e ininfluente sulla definizione dello status di figlio, al quale devono essere assicurate certezza e stabilità (si veda al punto 7). Con questi obiettivi sembrano coerenti le regole, già desumibili dal diritto vigente, secondo cui la maternità è stabilita dal parto e l'affidamento del figli risponde al principio generale per il quale le decisioni che lo riguardano devono essere prese in considerazione del suo "prevalente interesse". Il C.N.B. ritiene infine che vada comunque penalmente sanzionata qualsiasi forma di intermediazione su base commerciale volta a rendere possibile o favorire l'accordo tra i soggetti interessati.

Criteri di accesso alle tecniche di procreazione assistita

4. Il bene del nascituro deve considerarsi il criterio di riferimento centrale per la valutazione delle diverse opzioni procreative. Tale criterio suggerisce che, in linea generale, la condizione migliore nella quale un figlio può nascere è quella di essere concepito e allevato da una coppia di adulti di diverso sesso, una coppia coniugata o almeno stabilmente legata da una comunità di vita e di amore: è altresì preferibile che tale coppia sia in età potenzialmente fertile, per quanto possa essere, per diversi motivi, affetta da infertilità. Principio fondamentale è inoltre che la nascita di un essere umano sia il frutto di un'esplicita assunzione di responsabilità - con rilevanza giuridica - da parte di chi chiede il ricorso alla procreazione assistita. Le istituzioni pubbliche devono perciò impegnarsi per responsabilizzare al massimo le persone che ricorrono alla procreazione assistita e per verificare la serietà dell'impegno che in tal modo assumono. In particolare devono preoccuparsi di salvaguardare quanto viene fissato nel successivo punto 7. Pur convenendo sulla generale preferibilità del modello di coppia sopra menzionato, non tutti i membri del Comitato sono concordi nel trarne conseguenze più specifiche.

4.1. Esiste nel C.N.B. un significativo consenso sul fatto che i criteri di ammissione a procedure di procreazione assistita non dovrebbero discostarsi in maniera sensibile da quelli relativi all'adozione e che pertanto dovrebbero almeno essere rifiutate:

a) l'ovodonazione e l'embriodonazione nel caso di donne in età non più fertile;

b) ogni forma di fecondazione assistita richiesta da una coppia di persone dello stesso sesso;

c) la fecondazione assistita richiesta da una donna sola;

d) la fecondazione assistita attuata dopo la morte di uno dei due coniugi;

e) la fecondazione assistita richiesta da coppie che non forniscano garanzie adeguate di stabilità.

4.2. Alcuni membri, pur ritenendo queste le limitazioni più urgenti, sostengono che, in nome del bene del nascituro e della stabilità dell'unione coniugale, debbano essere escluse tutte le forme di inseminazione e fecondazione artificiali che prevedano l'uso di gameti estranei alla coppia.

4.3. Altri membri, invece, non ritengono di potere escludere in assoluto - fino al punto di proporre sanzioni giuridiche in questo senso - diverse condizioni di nascita per gli esseri umani: ciò in ragione del fatto che, in una società nella quale convivono diverse concezioni etiche sulla nascita e la vita familiare, essi non considerano giustificate forme di divieto tassativo. Costoro ritengono invece che allo stato attuale: a) si debba dar vita ad una moratoria per quanto riguarda le ovodonazioni a donne di età superiore a 51 anni: ciò in attesa che si concludano le indagini attualmente in corso per verificare i possibili danni determinati dalla gravidanza sulla salute delle madri e dei figli nati; b) per quanto riguarda le richieste provenienti da donne sole, si debba istituire una commissione che possa valutare la casistica e mettere a punto forme di regolamentazioni che - ove possibile - distinguano tra le diverse occorrenze di queste complesse situazioni e delineino precisi controlli.

Il problema della donazione di seme

5. Per ciò che concerne l'uso di donatori di seme, i membri del C.N.B. esprimono valutazioni morali contrastanti a proposito di tale pratica, corrispondentemente al giudizio formulato sulla liceità della fecondazione eterologa. Il C.N.B. ritiene comunque che, qualora la legge dovesse prevedere la possibilità di tali donatori, dovrebbero essere soddisfatte le condizioni previste dalla SIFES*, tra le quali in particolare: o che vengano eseguite indagini cliniche per accertare la buona qualità dei campioni; o che i donatori non vengano in alcun modo retribuiti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute; o che il seme del donatore non venga miscelato con quello del marito sterile; o che i donatori abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni; o che dopo la nascita di 5 figli in 5 differenti famiglie i donatori siano esclusi definitivamente; o che non siano consentite selezioni del seme basate su caratteristiche di tipo socio-economico o professionale. Infine, il C.N.B. dichiara di non essere concorde sul problema dell'anonimato del donatore, in quanto, mentre alcuni membri ritengono legittima tale pratica corrente, altri ritengono invece rilevante il diritto del nascituro di conoscere la verità circa la propria origine, anche per ragioni di ordine sanitario. Spetta al legislatore esprimersi al riguardo.

Traduzione normativa

6. Il C.N.B. è unanime nel ritenere che non tutte le indicazioni etiche qui contenute debbano necessariamente ricevere una automatica traduzione giuridica, con esplicite sanzioni di tipo penalistico, salvo quelle che hanno per oggetto la tutela di beni fondamentali e indisponibili della persona (come quelli della vita e della salute). Spetta al legislatore individuare i limiti e i criteri in forza dei quali prevedere sanzioni giuridiche o limitarsi piuttosto a interventi atti a disincentivare determinate pratiche a livello sociale. Per quanto riguarda le forme più complesse di procreazione assistita, il C.N.B. ritiene opportuno istituire un osservatorio permanente che analizzi l'impatto sociologico e psicologico delle pratiche in oggetto e fornisca le sue conclusioni almeno ogni anno, rendendo così possibile una eventuale motivata revisione delle precedenti raccomandazioni normative in materia.

Diritti dei figli

7. L'interesse e i diritti dei figli nati con procreazione assistita devono comunque essere pienamente tutelati nei rapporti con i genitori e con la società. Essi hanno diritto ad uno status certo e incontrovertibile; hanno diritto alla piena cittadinanza e perciò a non subire in ragione delle circostanze della propria nascita discriminazioni nei rapporti giuridici e sociali; hanno inoltre diritto (a parità con altri figli naturali e adottivi), al mantenimento, all'istruzione e all'educazione da parte dei genitori, ad essere allevati nell'ambito della propria famiglia.

Regolamentazione dei Centri per la procreazione assistita

8. Il Comitato afferma la necessità di rendere obbligatorio un registro nazionale di tutti i Centri e gli ambulatori per le pratiche di procreazione assistita; l'iscrizione a tale registro dovrebbe essere un adempimento necessario per la creazione e il funzionamento di ogni struttura, sia pubblica sia privata. Ogni Centro dovrebbe far pervenire ad un ufficio di coordinamento di questi servizi, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità, una relazione periodica che illustri tutti gli aspetti delle sue attività, con dettagliate informazioni a proposito dei risultati ottenuti e delle ricerche intraprese. Tale trasparenza e pubblicità delle metodologie e dei risultati costituisce il presupposto irrinunciabile per un rapporto corretto tra operatori scientifici e società.

8.1. L'iscrizione al registro dei Centri e l'autorizzazione all'esercizio dovrebbero presupporre la verifica di un livello scientificamente adeguato dei servizi, sia per quanto attiene alle apparecchiature impiegate, sia per quanto riguarda la preparazione professionale del personale impiegato: quest'ultimo dovrà possedere una solida cultura non solo di tipo tecnico-scientifica in senso biologico, ma anche di ordine psico-sociale. Ciò consentirà di offrire una valida consultazione psicologica a quanti richiedono servizi al Centro. Il livello scientifico e la qualità dei servizi forniti dovranno essere sottoposti a periodica verifica. In questo senso dovrebbero essere opportunamente valorizzate anche le proposte di coordinamento già avanzate dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la SIFES. I responsabili dei Centri e i professionisti che praticassero la procreazione artificiale senza specifica autorizzazione dovrebbero essere penalmente perseguiti a norma di legge.

8.2. Ogni Centro dovrebbe render noti i protocolli clinici sviluppati al suo interno e le modalità di procreazione assistita praticate. Ogni nuovo protocollo, ogni variazione nel protocollo standard e ogni caso in cui la particolare situazione clinica o psicologica dei richiedenti presenti ulteriori problemi rispetto alla normale applicazione del protocollo, dovrebbero essere sottoposti al giudizio di un Comitato Etico, che per la sua composizione ed autonomia offra garanzie di indipendenza. In analogia con quanto richiesto dalle Norme di buona pratica clinica (GCP), deve essere disponibile al pubblico una lista dei componenti tale Comitato, con le loro qualifiche e la descrizione delle procedure operative, inclusi i tempi necessari per ottenere il parere etico.

8.3. Ogni Centro dovrebbe rendere pubblici i costi dei diversi interventi eseguiti, distinguendo gli eventuali contributi ricevuti dal Sistema Sanitario Nazionale e i costi a carico dell'utente. Tale relazione sui costi, costantemente aggiornata, dovrebbe comparire nella relazione periodica.

9. Il C.N.B. richiama altresì la necessità che ogni Centro per la procreazione assistita svolga un'attiva opera di informazione e diffusione delle conoscenze in materia, delle diverse tecniche, dei rischi che esse comportano, delle obiezioni di diverso genere che sono state rivolte ad alcune di queste, dei risultati effettivamente raggiunti con le varie tecniche nello specifico Centro. Tale corpus di informazioni deve anche essere oggetto di una specifica, chiara e approfondita comunicazione rivolta a tutti coloro che fanno richiesta di trattamento e deve costituire oggetto di un consenso informato. Tale consenso, legittimazione e fondamento di ogni atto medico, è massimamente importante quando si svolgano procedure come queste, caratterizzate da notevole impegno e complessità e dalla costante incertezza dei risultati. Nell'ambito dell'opera di informazione, si devono offrire le opportunità di ricevere notizie adeguate circa le possibilità concrete di un'eventuale adozione, come alternativa non medicalizzata alla fecondazione artificiale.

10. Il C.N.B. ritiene infine che vada salvaguardata l'omogeneità di criteri nell'uso delle procedure di procreazione assistita nei centri pubblici e privati; raccomanda pertanto che le osservazioni avanzate in questo parere vengano utilizzate al fine di regolamentare in maniera uniforme tutti i centri che svolgono attività in questo settore.

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