I Pareri del Comitato
La clonazione
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica
17 ottobre 1997
Nel Parere sulle tecniche di procreazione assistita del 17
giugno 1994 è già possibile leggere una ferma presa
di posizione del Comitato Nazionale per la Bioetica nei confronti
della clonazione. Dopo aver messo in evidenza le differenze
esistenti al proprio interno in ordine a rilevanti tematiche
bioetiche connesse con la procreazione assistita, il CNB si
dichiara comunque unanime nel raccomandare che siano vietate la
scissione embrionale precoce, la clonazione e l'ectogenesi a fini
procreativi.
Nel documento del 22 giugno 1996, intitolato Identità e
statuto dell'embrione umano, il CNB esprime un'identica
valutazione. Mi sia permesso riportare alcune righe essenziali di
questo documento: Il Comitato è pervenuto unanimemente a
riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin
dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e di tutela che
si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si
attribuisce comunemente la caratteristica di persone, e
ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga
attribuita sin dall'inizio con certezza la caratteristica di
persona nel suo senso tecnicamente filosofico, oppure che tale
caratteristica sia ritenuta attribuibile soltanto con un elevato
grado di plausibilità, oppure che si preferisca non
utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi soltanto a
quell'appartenenza alla specie umana che non può essere
contestata all'embrione sin dai primi istanti e non subisce
alterazioni durante il suo successivo sviluppo.
Il Comitato ne ha dedotto unanimemente una serie di
indicazioni circa trattamenti moralmente illeciti nei confronti
degli embrioni umani, a qualunque stadio del loro sviluppo: -
produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o
industriali;
- generazione multipla di esseri umani geneticamente identici
mediante fissione gemellare o clonazione.
Quando si diffuse nel febbraio del 1997 la notizia che
nell'Istituto Roslin di Edimburgo si era riusciti nell'impresa di
clonare una pecora adulta, il CNB si pose seriamente la questione
se riaprire al proprio interno -dopo prese di posizione
così esplicite come quelle sopra citate- il dibattito in
materia o se limitarsi piuttosto a ribadire le affermazioni
già fatte, senza lasciarsi trascinare dal plateale
sensazionalismo che inevitabilmente il caso della pecora Dolly
era destinato ad alimentare. Ha prevalso la prima delle due
linee, anche grazie a un invito esplicito a elaborare un parere
ad hoc giunto al CNB da parte del Ministro della
Sanità.
Alla richiesta del Ministro il CNB diede risposta il 21 marzo
1997, in tempi quindi molto stretti e in forma necessariamente
sintetica: è un testo che, approvato all'unanimità,
continua a ben rappresentare la valutazione bioetica del Comitato
in materia (esso può essere letto in apertura del presente
fascicolo ed assolve alla funzione di fornire al lettore un
orientamento rapido e denso, ma non lacunoso, sul tema).
Peraltro, lo sforzo intellettuale posto in essere dal CNB per
predisporre questo breve testo fu notevole e attivò nei
membri del Comitato ulteriori esigenze argomentative e nuove
istanze problematiche. Di qui la decisione, presa anch'essa
all'unanimità, di tornare a riflettere sulla clonazione e
di predisporre un ben più ampio documento che, senza
naturalmente avere alcuna pretesa di esaustività, potesse
offrire ai lettori un quadro adeguato della questione, in quello
spirito di interdisciplinarietà, che caratterizza la
bioetica in generale e, in particolare, quella elaborata dal
Comitato Nazionale per la Bioetica.
Il 18 aprile 1997 si riunì per la prima volta un
apposito gruppo di lavoro, presieduto dal prof. Luigi De Carli e
al quale hanno preso parte i proff. Gaddini, Coghi, Zanella,
Stammati, Nordio, Agazzi, Tarro, Romanini, Piazza, Cosmi, Fiori,
Danesino, Chieffi, Bompiani, Loreti Beghè, Cattorini,
Sgreccia, Leocata. Avvalendosi anche dell'apporto di esperti, tra
i quali la prof.ssa Clara Frontali, alla quale va tutta la
gratitudine del CNB per l'impegno generosamente profuso, il
gruppo di lavoro, nell'ottobre del 1997, ha elaborato la bozza
definitiva del documento, che è stata sottoposta al
Comitato riunito in seduta plenaria e che, dopo fitte discussioni
spesso sfociate nella redazione di opportuni emendamenti al testo
predisposto, in data 17 ottobre 1997 l'ha approvata
all'unanimità.
Il documento che qui si pubblica va quindi sicuramente
attribuito alla responsabilità di tutto il Comitato;
ciò non toglie che sia doveroso ricordare come i singoli
paragrafi siano stati elaborati nella loro conformazione
definitiva dal gruppo di lavoro mettendo a particolare profitto
le specifiche competenze di alcuni membri del Comitato stesso.
Così, le parti scientifico-biologiche del documento sono
state redatte grazie all'impegno dei proff. Chieffi, Cella, De
Carli e Piazza; il paragrafo 3 ha avuto la sua origine in un
testo predisposto dal prof. Agazzi e successivamente integrato
con le osservazioni dei proff. Cattorini, Piazza e Sgreccia; il
paragrafo sulla normativa e sui documenti internazionali si
è giovato della competenza della prof.ssa Adriana Loreti
Beghè e dell'esperienza dei prof. Adriano Bompiani e
Angelo Fiori; le osservazioni di carattere psicologico sono state
sollecitate dalla riflessione della prof.ssa Renata Gaddini; il
paragrafo 5.2. (uno dei più innovativi di questo
documento) è stato elaborato dal prof. Sergio Stammati;
quello sugli aspetti epistemologici della tematica dal prof.
Sergio Nordio. Il Glossario è stato curato dalla prof.ssa
Frontali e dal prof. De Carli.
E' noto che sul piano strettamente scientifico-fattuale
l'esatta interpretazione dell'esperimento di Edimburgo e
più in generale la questione della clonabilità di
individui umani è ancora molto discussa. Ciò
continua ad indurre ancor oggi alcuni bioeticisti a ritenere
preferibile non entrare nella discussione etica in materia, per
non ragionare di ciò che anche se astrattamente non
può non essere ritenuto possibile (ma nell'astrattezza
tutto è possibile!) potrebbe alla fine rivelarsi sul piano
della fattualità non praticabile. Il CNB ha evidentemente
fatto una scelta diversa, e l'ha fatta con consapevolezza,
ritenendo proprio dovere intervenire su ipotesi che, anche se
certamente non attuali per quel che concerne l'individuo umano,
comunque hanno sollevato dibattiti, emozioni, prese di posizione
internazionali meritevoli di attenzione e rispetto. Nell'offrire
-come è proprio dovere- alle Istituzioni del nostro Paese
queste sue riflessioni, il CNB le offre altresì alla
valutazione non solo degli studiosi interessati, ma soprattutto
della società civile, non nell'illusione di aver portato
un contributo conclusivo in materia, ma nella certezza che tutti
potranno apprezzare la serietà e il rigore del lavoro
svolto. Il Presidente Francesco D'Agostino
Sintesi e raccomandazioni
Il CNB ha già manifestato, in precedenti documenti e in
particolare in quello del 17 giugno 1994 intitolato Parere del
CNB sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e
conclusioni, e in quello del 22 giugno 1996 dedicato alla
Identità e statuto dell'embrione umano, la propria unanime
opinione di assoluta contrarietà alla clonazione di
individui umani.
Tale opinione, peraltro, faceva riferimento alla clonazione
come ad una mera possibilità biologica, non essendosi
ancora conosciuti, quando il Comitato si esprimeva, i risultati
dei recenti esperimenti in materia, che tante discussioni e tanti
turbamenti hanno suscitato nella comunità scientifica e
nella pubblica opinione di tutto il mondo in queste ultime
settimane.
1. Nella seduta plenaria del 21.3.97, sollecitato da una
specifica richiesta del Ministero della Sanità di un
ulteriore parere in merito, il CNB ha nuovamente preso in esame
l'intera questione, dopo aver adeguatamente studiato i nuovi dati
scientifici a disposizione e aver ulteriormente riflettuto sulla
problematica etica ad essi riconnessa. A seguito di una intensa
sessione di lavoro, il CNB ha confermato unanimemente l'opinione
già espressa in precedenza in merito alla non
eticità della clonazione di individui umani. Le
conclusioni cui il Comitato è giunto sono esposte qui
appresso, subito dopo alcune premesse di carattere scientifico ed
etico, che si è ritenuto indispensabile formulare.
2. Si definisce clone un insieme di molecole di DNA, cellule o
interi organismi, che derivano per duplicazioni successive da un
unico progenitore di cui risultano copie sostanzialmente
identiche.
I metodi per la produzione di cloni negli organismi
pluricellulari sono essenzialmente due e fanno parte dei processi
di riproduzione asessuata:
a) separazione di singole cellule o suddivisione di gruppi di
cellule nelle prime fasi dello sviluppo embrionale, quando le
cellule sono totipotenti, in grado cioè di generare un
intero organismo;
b) trapianto di nuclei ottenuti da cellule a vari stadi dello
sviluppo in cellule uovo non fecondate o fecondate, dopo aver
eliminato fisicamente o inattivato il nucleo o i nuclei
residenti.
I recenti esperimenti resi noti da Wilmut ed altri, il 27
febbraio 1997, sono consistiti appunto nella fusione del nucleo
di una cellula di ghiandola mammaria di pecora nell'ovulo,
privato del nucleo, di un'altra pecora, e nel successivo
trasferimento dell'embrione così formato nell'utero di
altra pecora ancora, così da ottenere lo sviluppo e
successivamente (sia pur in un caso soltanto a partire da 277
fusioni) la nascita di un agnellino.
3. La valutazione bioetica del processo sopra descritto
richiede una fondamentale premessa, anche per evitare
fraintendimenti inaccettabili, eppure tuttora molto diffusi, e
per contribuire a tranquillizzare quella parte di opinione
pubblica che, turbata dai vorticosi progressi della biologia,
giunge a volte a dubitare del valore stesso del sapere e del
progresso scientifico.
Il CNB ritiene indispensabile ricordare che la libertà
della scienza possiede a giusto titolo nel nostro ordinamento un
fondamento di rango costituzionale (art. 331).
Il CNB è convinto che non solo è buono in se
stesso, ma costituisce una della radici della stessa
dignità umana, l'appassionato desiderio - tipico degli
scienziati - di conoscere, sia per quello che concerne la natura
che per quel che concerne l'uomo, l'ordine intrinseco alle cose
o, come alcuni preferirebbero dire con espressione
filosoficamente più impegnativa, la verità: in
nessun caso, in altre parole, l'ignoranza può avere
maggior valore etico della conoscenza. Da quanto appena affermato
segue che non sono né il desiderio di sapere né il
sapere in se stesso ad essere sindacabili eticamente, ma:
a) le eventuali modalità che la ricerca, e in
particolare quella scientifica, può adottare,
nonché le applicazioni che da essa possono derivare;
b) gli specifici obiettivi verso cui essa può essere
orientata;
c) l'eventuale alterazione del mondo sociale o vitale o
comunque dell'ordine naturale cui essa può condurre, ove
ciò arrechi grave e indebito pregiudizio agli esseri
umani.
4. Il CNB ritiene di conseguenza che la clonazione di
individui umani non sia condannabile eticamente per una pretesa
violazione da parte della scienza e degli scienziati di limiti
che la conoscenza umana non dovrebbe mai avere il permesso di
valicare.
Ad avviso del Comitato limiti del genere non esistono e chi ne
postula l'esistenza assume nei confronti della scienza un
atteggiamento eticamente inaccettabile.
La clonazione di individui umani è invece da
condannare:
a) per le finalità per cui venga posta in essere, e
cioè:
a') in quanto costituisce un attentato all'unicità
biologica del soggetto umano, generato tramite clonazione.
Tale unicità, infatti, pur non esaurendo
l'individualità personale (individualità che
è espressione sia genetica che ambientale) è alla
base di quella dignità e di quei diritti dei singoli, la
tutela dei quali anche il Parlamento Europeo ha riconosciuto
quale "priorità assoluta rispetto a qualsiasi interesse
sociale o di terzi";
a") in quanto lede il diritto di ciascun essere umano alla
propria dignità, nella misura in cui può essere
messo in crisi il diritto di autodeterminazione.
Tale crisi può essere generata dal timore dell'uomo,
generato tramite clonazione, di essere biologicamente o
culturalmente condizionato dalla costituzione genetica
dell'individuo adulto da una delle cui cellule è stata
effettuata la clonazione;
b) per le modalità con cui può manifestarsi,
qualora queste modalità implichino manipolazione e/o
commercializzazione del corpo umano o di sue parti, o commistione
di geni di specie diverse al fine di generare chimere, e in
particolare quando ciò avvenga a fine di lucro.
E infine la clonazione appare condannabile per il rischio che
tale pratica possa mettere in crisi gli equilibri fondati sulla
diversità biologica, provocando nel medio e nel lungo
periodo conseguenze non intenzionali, ma estremamente pericolose
per le generazioni future. Anche se non esiste al momento attuale
alcuna prova rigorosa che tali rischi siano reali e non
altrimenti fronteggiabili, la loro plausibilità, unita
alla loro pericolosità, dovrebbe imporre ai ricercatori il
dovere morale di una estrema cautela e a chi ha cura della cosa
pubblica il relativo dovere di controllare le pratiche di
clonazione.
5. Non rientrano nella condanna etica appena espressa:
a) gli interventi a carico del genoma umano, che abbiano
finalità terapeutica (secondo le linee indicate dal CNB
nel documento Terapia genica del 15 febbraio 1991);
b) le tecniche biologiche che abbiano per obiettivo non la
clonazione di un essere umano, ma di tessuti o di singoli organi
e che abbiano una esplicita e congrua finalità
terapeutica;
c) le pratiche di clonazione animale e vegetale, a condizione
che:
c') abbiano una esplicita finalità che corrisponda alla
promozione di un adeguato bene umano e ambientale, in particolare
terapeutico e comunque non riducibile esclusivamente in termini
di lucro commerciale;
c") non implichino per gli animali, sui quali si esperimenti,
sofferenze non giustificate e non proporzionate al bene da
realizzare (tema questo sul quale il CNB è già in
parte intervenuto in precedenti documenti - in particolare La
sperimentazione dei farmaci del 17 novembre 1992 e il Rapporto
sulla brevettabilità degli organismi viventi del 19
novembre 1993 - e sul quale sta comunque per intervenire in modo
particolarmente approfondito con un nuovo documento, che
avrà come titolo Sperimentazione sugli animali e salute
dei viventi [vedi più avanti]);
c"') non implichino attentati o rischi per la
biodiversità. 6. Ad avviso del CNB le valutazioni etiche
sopra sintetizzate meritano di essere rafforzate da adeguate
autorizzazioni e interdizioni di carattere legislativo, la cui
determinazione non può ovviamente che spettare al
Parlamento.
Inoltre, il CNB, prendendo atto delle inquietudini che alcuni
aspetti della ricerca in tema di clonazione hanno generato,
auspica che le ricerche in materia siano condotte a partire da
rigorosi protocolli, scientificamente ed eticamente vagliati e
che vengano sottoposti ad adeguati controlli. In particolare, per
quanto riguarda la possibilità di creare esseri umani
mediante clonazione, il CNB rileva come le proprie posizioni
concordino pienamente con la valutazione di illiceità
espressa dal Parlamento Europeo con la recentissima risoluzione
del 12 marzo 1997.