I Pareri del Comitato
Il problema bioetico del trapianto di rene da vivente non
consanguineo
17 ottobre 1997
Il Comitato Nazionale per la Bioetica è sempre stato
molto esitante nel prendere posizione nei confronti di materie e
problematiche bioetiche già regolate, almeno nel nostro
Paese, da un'apposita legge: sia per una sorta di doveroso
rispetto nei confronti del legislatore e della sua
sovranità, sia, soprattutto, perché è intima
convinzione del nostro Comitato (e più in generale di
tutti i Comitati Nazionali) che la sua competenza debba
riguardare solo quelle questioni bioetiche che abbiano un
esplicito carattere "di frontiera", che pongano dilemmi realmente
nuovi e nei confronti delle quali l'opinione pubblica non abbia
ancora maturato giudizi -anche di carattere politico- veramente
adeguati.
Il problema bioetico del trapianto di rene da vivente, in
particolare non consanguineo, sembra non rientrare nel novero di
quelli cui sopra si è fatto cenno: esiste infatti, in
materia, e oramai da più di trent'anni, una specifica
legge. Quando però il CNB ha ricevuto, il 25 gennaio 1997,
la richiesta di un parere da parte del Prof. Girolamo Sirchia si
è subito reso conto dell'opportunità di fare
un'eccezione alla prassi da esso comunemente seguita e di dare un
riscontro positivo alla richiesta stessa. La questione del
trapianto di rene da vivente non consanguineo sta acquistando un
rilievo fattuale inimmaginabile fino a pochi anni fa, sia per la
tragica carenza di organi, che rende obiettivamente disperate (e
non solo da un punto di vista fisiologico, ma anche e per alcuni
soprattutto psicologico) le condizioni di moltissimi pazienti per
i quali il trapianto appare l'unica plausibile via di salvezza,
sia per il nuovo rilievo non solo europeo, ma direi planetario
che il problema è venuto assumendo.
Nella sua risposta al quesito del Prof. Sirchia, il Comitato
ha ribadito la propria profonda convinzione, secondo la quale la
donazione di un organo -e in particolare da vivente- anche se
qualificabile come atto supererogatorio, non può che
godere di un apprezzamento etico e bioetico altissimo; ma si
è anche mostrato consapevole -come ben percepirà
chi leggerà con attenzione le pagine seguenti- dei
pericoli obiettivi che sono inevitabilmente collegati a questa
pratica e che con il passare degli anni tendono inevitabilmente
ad aumentare, anziché a diminuire. Di qui l'appello
conclusivo del CNB al legislatore e alla doverosità che
assuma o comunque continui ad assumere un atteggiamento
rigorosamente prudenziale nel caso che si risolva a eliminare o
almeno a limitare l'eccezione (prevista per il solo trapianto di
rene) alla regola generale che vieta la donazione di organi tra
non consanguinei. Per rispondere al quesito posto dal Prof.
Girolamo Sirchia, è stato istituito un "Gruppo di lavoro"
composto dai Proff. Barni, Benciolini, Bompiani, Cattorini,
Manni, Zanella, i quali - avvalendosi della preziosa
collaborazione della Dr.ssa Roberta Sala (che qui vivamente
ringrazio a nome di tutto il Comitato) - hanno elaborato una
bozza di "parere". Questa bozza è stata sottoposta
all'attenzione di tutti i membri del Comitato e approfonditamente
discussa; infine, nella seduta plenaria del 17 ottobre 1997, il
testo finale è stato definitivamente approvato
all'unanimità. Il Presidente Francesco D'Agostino.
Sintesi e raccomandazioni
Il C.N.B. ritiene giustificate le preoccupazioni e le
iniziative intraprese dal Nord Italia Transplant (NITp), che
nella riunione del 12 settembre 1987, ha ribadito come la
procedura della donazione da vivente non consanguineo debba
essere riservata a casi eccezionali e dopo accertamento delle
motivazioni alla donazione.
Il C.N.B. condivide infatti la preoccupazione che il pericolo
della commercializzazione degli organi nasca proprio dalla
discrepanza tra una forte richiesta e una debole offerta: e
ritiene che debbano prioritariamente essere messe in atto tutte
le misure capaci di portare ad un aumento della donazione degli
organi da cadavere, misure di natura soprattutto informativa e
organizzativa, che sono ben note e di provata efficacia.
Non dovrebbe peraltro essere trascurata l'occasione di una
possibile, prossima revisione legislativa della disciplina
italiana del dono di organi e di tessuti - offerta dal
recepimento della "Convenzione di bioetica" del Consiglio
d'Europa - che riconsideri anche la donazione da persona vivente
e renda possibili - o più agevoli - alcune procedure di
alto significato e di minimo rischio.
Alla luce della precedente discussione, il C.N.B. ritiene che
ove si procedesse ad una revisione della normativa vigente
dovrebbero essere ribaditi i seguenti punti:
- non si deroghi al principio dell'apprezzamento serio della
compatibilità immunologica, per l'adeguata tutela del
ricevente;
- il prelievo da vivente non possa essere eseguito in caso di
rischi eccessivi per il donatore;
- tutte le eventuali conseguenze a carico della salute del
donatore devono essergli comunicate e chiarite con
precisione;
- il donatore dia consenso valido, libero e informato;
- il donatore sia consanguineo o affettivamente vicino al
ricevente (emotionally related): il donatore prossimo non
consanguineo può essere il coniuge, il convivente stabile
o un amico, di cui si provi l'effettivo vincolo di
affettività tale da giustificare un atto altruistico come
la donazione di un proprio organo, limitato a casi
particolari;
- la documentazione relativa a tale vincolo di
prossimità deve essere raccolta e resa disponibile per
eventuali necessità a seguito di un colloquio
psicologico/psichiatrico atto a comprovare l'effettiva
spontaneità del dono;
- la donazione avvenga alla presenza e sotto l'egida del
magistrato, mantenendo in vigore la scrupolosa verifica di tutti
gli elementi del caso, con possibilità per il magistrato
di dichiarare anche il proprio rifiuto sia al prelievo che al
trapianto.
In tal caso va connessa la possibilità di una ulteriore
pronuncia da parte del Tribunale, in Camera di Consiglio.
Nel quadro di una progressiva responsabilizzazione
etico-deontologica, in ogni caso la materia relativa alla
donazione-allocazione del rene già prelevato o da
prelevarsi, può essere utilmente demandata al parere non
vincolante del Comitato etico di struttura, ferma restando la
obbligatorietà del giudizio finale del magistrato quando
si tratti di espianto da persona vivente.
In definitiva, si ribadisce l'opinione del CNB a favore di
un'estensione - anche se molto controllata - del prelievo da
vivente anche a non consanguineo ma solo emotionally related
estensione che può essere eticamente, in linea di
principio ed in se stessa, condivisa.
Tuttavia, dato il reale pericolo che atti apparentemente
dettati da altruismo o altissima solidarietà siano in
realtà o atti interessati (laddove l'interesse prevalente
risulta essere di ordine economico), o atti - anche se non del
tutto consapevolmente - indotti (laddove parliamo della
possibilità non rara di pressioni psicologiche esercitate
sul donatore), il CNB ritiene che la valutazione nei casi "non
semplici" di prelievo di organi necessita di una duplice
riflessione: - a livello prettamente morale, per cui si ribadisce
la liceità della donazione anche tra non consanguinei,
ferme restando le condizioni di libertà, di consenso
valido e informato, di non pericolosità eccessiva per il
donatore che la legge attuale già prevede- sotto il
profilo morale ogni atto di vera donazione, anche se
qualificabile come super-erogatorio, non può che godere di
altissimo apprezzamento; - a livello legislativo, per cui, dati i
reali pericoli di cui sopra, si ritiene di dover rimettere ad un
atteggiamento prudenziale del legislatore la possibilità
di limitare o eliminare l'eccezione già prevista alla
regola (la regola generale che vieta la donazione di organi tra
non consanguinei) qualora si dovesse reputare che proprio la
previsione di tale eccezione possa incoraggiare una degenerazione
della corretta prassi dei trapianti, specie in direzione di una
compravendita degli organi.
La decisione da adottare da parte del legislatore dovrebbe
tener conto di queste considerazioni prudenziali, onde evitare
che - emanata una norma - si debba pagare un costo troppo alto in
termini di conseguenze negative prevedibili.