I Pareri del Comitato
Informazione e consenso all'atto medico
20 giugno 1992
Il "consenso all'atto medico" è - come noto - alla base
della stessa "giustificazione" dell'esercizio della medicina e
fondamento, da secoli, del rapporto fra medico e malato. La
delicatezza che riveste questa materia è dimostrata dal
fatto che in quasi tutti i Paesi - i "Codici deontologici" per i
medici (e per alcune categorie di personale sanitario a diretto
contatto con il malato, sia pure in misura ridotta) trattano
più o meno del "consenso informato", a sottolinearne la
doverosità come base della correttezza stessa della
pratica professionale. Tuttavia, nella società
contemporanea, la questione del consenso è divenuta, di
frequente, non solamente punto di incontro, ma anche di scontro
fra due personalità, quella del paziente e quella del
medico, il cui rapporto peraltro si fonda sul presupposto di un
mandato assistenziale fiduciario (sia esso rivolto a
finalità preventive che immediatamente curative).
E' stato più volte, nella copiosissima letteratura
sull'argomento, posto in evidenza che questo rapporto è
fortemente squilibrato, poiché si stabilisce fra
"ineguali" in termini di competenza tecnica: orbene la
sensibilità di oggi vuole riconquistare una dimensione di
maggiore equilibrio, ed anche di "equità" nei ruoli,
esaltando in primo luogo la necessità di fornire
un'accurata ed analitica "informazione" al paziente sugli aspetti
della malattia, sul decorso, sulle finalità del piano di
cura proposto, sulle alternative possibili, sulle
modalità, sui rischi e sui benefici dei singoli interventi
diagnostici e terapeutici, e così via, affinché il
paziente possa essere messo in grado di recuperare gran parte di
quell'"autonomia" delle decisioni che spetta alla persona umana,
sia essa sana che ammalata.
Il problema del consenso si trova, dunque, inscindibilmente
connesso a quello dell'informazione: l'uno e l'altra sono alla
base di considerazioni etiche, prima ancora che giuridiche e
dunque deontologiche. Se l'esigenza di "equità" nei ruoli
innanzi indicata è in linea di massima condivisibile,
rimangono valutazioni molto difformi circa il "grado"
d'informazione da fornire al paziente almeno in certe situazioni
cliniche, sostenendo taluni (non sempre a torto) che è
nell'interesse stesso di gran parte dei pazienti - ad esempio in
malattie a decorso fatale - ricevere con molta cautela le
informazioni del caso; ciò che ovviamente - restringe
anche la "validità" del consenso nei limiti della
informazione che il sanitario ha ritenuto confacente a garantire
l'interesse del malato. Vi sono, poi, casi in cui l'urgenza della
situazione non permette di raccogliere il consenso; e categorie
nelle quali la raccolta del consenso non può seguire la
normale prassi (ad es. infermi di mente, minori, ecc.).
E' pur vero che i "Codici deontologici" trattano anche di
queste fattispecie; ma è vero - del pari - che
l'incompiutezza delle norme. o la difficile "comunicazione" che
talvolta si instaura fra medico, pazienti e familiari, danno
luogo -proprio in queste circostanze - a non del tutto episodici
ricorsi alla giustizia civile e penale. Va inoltre tenuto
presente che il ruolo tradizionalmente riservato dai "Codici
deontologici", elaborati qualche anno fa, ai "famigliari" nella
condivisione dell'informazione e del consenso, viene posto oggi
sempre più di frequente in discussione, mentre emerge la
figura del "delegato" della volontà del paziente, quale
rappresentante legalmente riconosciuto anche al di fuori della
cerchia dei famigliari. Infine, vivace è la riflessione a
riguardo della capacità di intendere, e pertanto di
consentire in modo autonomo, del minore in rapporto alla
più elevata fascia di età minorile. Se l'esigenza
della corretta osservanza dell'informazione-consenso è
stata, da sempre, fatta propria da una rigorosa deontologia
professionale, si deve anche avvertire che un'ampia riflessione
dottrinale ha riconsiderato accuratamente - negli ultimi anni -
le basi dalle quali discende l'ossequio giuridico ai principi
dell'"informazione-consenso", mentre la giurisprudenza, nella sua
azione di verifica sul campo delle delicate questioni che
l'esercizio della clinica diuturnamente presenta, ha stimolato a
sua volta la dottrina ad evolvere verso posizioni più
consone al "sentire comune".
Il processo di "oggettivazione" di una corretta prassi
dell'"informazione-consenso" non è privo di
difficoltà e di profondi risvolti etici: anche per questo
motivo il C.N.B. non poteva estraniarsi dal prendere in esame gli
aspetti più rilevanti della questione, per offrirli alla
considerazione anzitutto del personale medico e sanitario, e poi
del futuro legislatore e - più in generale - ad una
sensibile opinione pubblica. Rimane per altro impregiudicata la
"competenza" propria della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici, Chirurghi ed Odontoiatri, cui sono affidati la redazione
del Codice di deontologia professionale e il controllo della sua
osservanza.
Il C.N.B. presenta nella "Relazione" che costituisce l'analisi
sistematica dell'argomento una serie di valutazioni condotte
sotto varie angolazioni, pervenendo infine ad un documento di
sintesi. Nel corso della trattazione - e soprattutto nell'analisi
dei Codici deontologici di vari Paesi europei - si incontreranno
condizioni cliniche nelle quali il binomio
"informazione-consenso" assume valenze particolari: si fa
l'esempio dell'interruzione volontaria di gravidanza, delle
operazioni chirurgiche per i cosiddetti "adeguamenti" del sesso
fenotipico al vissuto psicologico della persona, donazione
d'organo fra viventi o prelievo da cadavere, sterilizzazione,
sperimentazione clinica sull'uomo. In molte di queste evenienze,
il "consenso" è stato opportunamente richiesto per legge,
e talvolta anche disciplinato nelle procedure di acquisizione.
Non ci si soffermerà, pertanto, su queste questioni. Si fa
presente, inoltre, che anche gli aspetti regolati dai
"trattamenti sanitari obbligatori" non rientrano nella presente
trattazione, per le medesime ragioni. Il C.N.B. - infine - ha in
animo di occuparsi, prossimamente, del consenso alla
sperimentazione clinico-farmacologica, particolarmente di quella
su "volontario", nell'ambito di un'analisi più
circostanziata dei problemi etici che si presentano in questa
materia.
Il documento che il CNB licenzia in data odierna è la
risultante dei rapporti scritti di numerosi Membri del Comitato,
(Proff. Barni, Cattorini, D'Agostino, Dalla Torre, Fegiz, Frati,
Landriscina, Merli, Manni, Nordio, Veronesi, Viano, Zannini),
ampiamente discussi nelle riunioni di Gruppo del: 25 marzo 1991,
28 maggio 1991, 16 settembre 1991, 7 ottobre 1991, 25 ottobre
1991, 9 dicembre 1991, 17 gennaio 1992, 17 febbraio 1992,
(intervenuti i Proff. Barberio Corsetti, De Carli, Fiori,
Stammati), integrati in un testo unitario, infine rivisto dai
Proff. Rescigno, Cattorini e Sgreccia e sottoposto a lettura ed
approvazione in sede plenaria, nelle sedute del: 26 gennaio 1991,
15 febbraio 1991, 22 maggio 1992, e licenziato in data 20 giugno
1992. L'elaborato non ha la pretesa di costituire una ennesima
trattazione monografica e dottrinale, aggiuntiva alle ottime
già disponibili, ma di fornire una valutazione
prevalentemente etica delle questioni che si presentano in questo
contesto in forma comprensibile anche all'opinione pubblica. Il
Presidente Adriano Bompiani.
Sintesi e raccomandazioni
Il C.N.B. ritiene che il consenso informato costituisca
legittimazione e fondamento dell'atto medico, e allo stesso tempo
strumento per realizzare quella ricerca di "alleanza terapeutica"
- nell'ambito delle leggi e dei codici deontologici - e di piena
umanizzazione dei rapporti fra medico e paziente, cui aspira la
società attuale. Pertanto, sotto il profilo etico:
1) In caso di malattie importanti e di procedimenti
diagnostici e terapeutici prolungati il rapporto curante-paziente
non può essere limitato ad un unico, fugace incontro.
2) Il curante deve possedere sufficienti doti di psicologia
tali da consentirgli di comprendere la personalità del
paziente e la sua situazione ambientale, per regolare su tali
basi il proprio comportamento nel fornire le informazioni.
3) Le informazioni, se rivestono carattere tale da poter
procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente,
dovranno essere fornite con circospezione, usando terminologie
non traumatizzanti e sempre corredate da elementi atti a lasciare
allo stesso la speranza di una, anche se difficile,
possibilità di successo.
4) Le informazioni relative al programma diagnostico e
terapeutico dovranno essere veritiere e complete, ma limitate a
quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente
sono in grado di recepire ed accettare, evitando esasperate
precisazioni di dati (percentuali esatte - oltretutto
difficilmente definibili - di complicanze, di mortalità,
insuccessi funzionali) che interessano gli aspetti scientifici
del trattamento. In ogni caso, il paziente dovrà essere
messo in grado di esercitare correttamente i suoi diritti, e
quindi formarsi una volontà che sia effettivamente tale,
rispetto alle svolte ed alle alternative che gli vengono
proposte.
5) La responsabilità di informare il paziente grava sul
primario, nella struttura pubblica, ed in ogni caso su chi ha il
compito di eseguire o di coordinare procedimenti diagnostici e
terapeutici.
6) La richiesta dei familiari di fornire al paziente
informazioni non veritiere non è vincolante. Il medico ha
il dovere di dare al malato le informazioni necessarie per
affrontare responsabilmente la realtà, ma attenendosi ai
criteri di prudenza, soprattutto nella terminologia, già
enunciati.
7) Il consenso informato in forma scritta è dovere
morale in tutti i casi in cui per la particolarità delle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche si rende opportuna una
manifestazione inequivoca e documentata della volontà del
paziente.
8) La richiesta di consenso informato in forma scritta
è altresì un dovere morale del medico, nel caso di
paziente incapace legalmente o di fatto, nelle ipotesi di cui al
punto 7), nei confronti di chi eserciti la tutela o abbia con il
paziente vincoli familiari (o di comunanza di vita) che
giustificano la responsabilità e il potere di conoscere e
decidere, fermo restando che tali interventi hanno un significato
relativo e il medico posto di fronte a scelte fondamentali per la
salute e la vita del paziente non è liberato dalle
responsabilità connesse con i poteri che gli spettano.
Proposte
Il C.N.B. ritiene infine che debba essere con impegno
perseguito il ravvicinamento (che è già in uno
stadio avanzato) delle disposizioni riguardanti informazione e
consenso contenute nei codici deontologici dei vari Paesi ed
auspica una migliore regolamentazione della cartella clinica.