I Pareri del Comitato
PARERE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (21 febbraio
1997) SULLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E
LA BIOMEDICINA (19 novembre 1996)
Il testo della "Convenzione per la protezione dei diritti
umani e della dignità dell'essere umano nei riguardi delle
applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui
diritti umani e la biomedicina", redatto dal Comitato Direttivo
per la Bioetica (CDBI) del Consiglio d'Europa in circa cinque
anni di lavoro, è stato approvato dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa il 19 novembre 1996.
Il Comitato dei Ministri, pur ritenendo soddisfacente il
lavoro fatto dal CDBI, in collaborazione con il Comitato europeo
dei diritti dell'uomo, non ha accolto alcune proposte emendative
al testo presentate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa nel settembre 1996.
Il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.) ha esaminato in
sei diverse riprese gli elaborati sottoposti alla sua attenzione
nel corso della redazione del Progetto sulla Convenzione per la
protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina (vedi note del
11 e 25 novembre 1994, 17 marzo 1995, 24 ottobre 1995, 6 giugno
1996, 26 settembre 1996 e 17 dicembre 1996), sostenendo in tal
modo - sotto il profilo bioetico - la partecipazione di uno dei
suoi Membri ai lavori del C.D.B.I.
Il C.N.B., acquisito il testo definitivo, ha costituito nel
suo seno un Sottocomitato (formato dai Proff. Barni, Benciolini,
Bompiani, Loreti Beghè', Sgreccia) incaricato di esaminare
la Convenzione sotto il profilo bioetico e di predisporre una
"Bozza di parere" da sottoporre all'Assemblea plenaria.
Il Sottocomitato, nell'effettuare una valutazione complessiva
dello strumento, pur rimanendo nell'ambito del proprio campo di
interesse e nelle finalità bioetiche del mandato, e
prescindendo da ogni interferenza con le decisioni politiche, ha
ritenuto doveroso soppesare l'opportunità della firma e
della ratifica italiana, esaminando sia le difficoltà che
può presentare l'applicazione della Convenzione, sia
verificando la necessità o meno di formulare riserve.
Infatti, come già è avvenuto nel caso della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli Stati possono, al
momento della ratifica, formulare una riserva su un tema
particolare ove una legge in vigore sul proprio territorio non
sia conforme alla disposizione dello strumento.
E' apparso subito evidente che, a differenza delle versioni
precedenti (che escludevano riserve sull'embrione e sul genoma),
il testo approvato consente la formulazione di riserve su tutti
gli articoli, sempre che vi sia una esposizione della legge
nazionale in contrasto con la normativa internazionale.
Nel Sottocomitato, dopo alcune sedute di lavoro, ha presentato
alla Presidenza del C.N.B. il documento che segue, approvato
dall'Assemblea plenaria tenutasi il 21 febbraio 1997.
Caratteristiche generali
Va ricordato, in primo luogo, che la Convenzione costituisce
il risultato di una costante contrapposizione/mediazione fra i
punti di vista espressi dai 40 Stati Membri che hanno partecipato
alla sua elaborazione, nell'ambito dell'attività svolta
dal CDBI e dall'Assemblea parlamentare, punto di incontro che
è stato ritenuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa soddisfacente, anche se perfezionabile.
Va infatti posto in evidenza che le Convenzioni promosse dal
Consiglio d'Europa in tema di salvaguardia dei diritti dell'uomo
pongono, sul piano internazionale, problemi di grande rilevanza
che riflettono valori comuni ai vari Stati europei, ma la stessa
sfera di applicazione così vasta ne determina il limite in
quanto i problemi presi in esame sono soltanto quelli di
principio, che possono trovare soluzione in tutti i sistemi
giuridici quale che sia la loro tradizione giuridica, culturale,
etica e storica.
Anche in questo caso, lo strumento internazionale -
nell'intenzione degli Stati proponenti - costituisce un punto di
partenza, una Convenzione-quadro che contiene un testo principale
con dei principi generali; infatti la Convenzione prevede
espressamente dei protocolli addizionali su degli aspetti
specifici quali la ricerca medica, il trapianto di organi, la
protezione dell'embrione e dei feti umani e la genetica (alcuni
dei quali già in redazione).
Il C.N.B. riconosce che - date queste premesse metodologiche
(ritenute peraltro riduttive ed opinabili secondo alcune
angolature etiche) - il testo all'esame corrisponde alla
tradizione del lavoro giuridico della Comunità Europea, e
- nonostante le riserve formulate da alcuni componenti (di cui si
darà ampia citazione in appresso) - ritiene positivo il
fatto che sia stata formulata una normativa, per quanto
imperfetta, piuttosto che rassegnarsi ad un vuoto legislativo su
importanti settori di questa materia.
Il C.N.B. ritiene positiva la possibilità di apportare
modifiche alla normativa convenzionale dopo 5 anni dall'entrata
in vigore dello strumento, come è enunciata nel Patto. Un
Comitato ad hoc (il CDBI o altro Comitato designato
specificamente dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa)
potrà esaminare i progressi della scienza e
l'attualità della Convenzione. Ne consegue che le
insufficienze o imperfezioni del testo, come le omissioni, in
determinati settori, potranno costituire oggetto di emendamento
del testo o potranno portare alla elaborazione di protocolli
addizionali in campo specifico, sempre dopo che la Convenzione
sia entrata in vigore.
Il C.N.B., presa coscienza di queste caratteristiche
intrinseche alla Convenzione, ha esaminato successivamente
l'articolato formulando le seguenti analisi:
Diritti sanciti nello strumento .
La Convenzione contiene una serie di principi fondamentali, di
regole che costituiscono un Corpus giuridico coerente, la base di
un diritto comune europeo della bioetica medica, della tutela dei
diritti umani in campo sanitario e delle scienze mediche, tutela
che appare tanto più necessaria quanto più
avanzata, invasiva e tecnologica è oggi la medicina
moderna.
Diritti tutelati a livello individuale.
Il timore che un uso improprio delle applicazioni della
biologia e della medicina potesse danneggiare l'individuo e la
sua dignità, ha spinto il Consiglio d'Europa ad estendere
la salvaguardia dei diritti dell'uomo, già attribuita in
specifici settori, anche in campo medico - sanitario e sotto il
profilo della ricerca.
Il C.N.B. ricorda, infatti, la lunga serie delle
Raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
approvate ed emanate dal 1976 al 1993 (v.Tab.1 allegata), e
ritiene positivo lo sforzo di sintesi fra i vari documenti posti
in atto dalla Convenzione.
Il primato dell'uomo rispetto agli interessi della
società e della scienza (art.2) il consenso all'atto
medico che presuppone una corretta adeguata informazione (art.5),
la protezione degli incapaci (art.7), il diritto di assistenza in
situazioni di urgenza anche in difetto di consenso appropriato
(art.8), la considerazione dei desideri precedentemente espressi
(art.9), la tutela della privacy e del diritto all'informazione
(art.10), la non discriminazione su base genetica e la tutela
della persona nei test genetici (art.12), la tutela delle persone
che si prestino alla ricerca siano esse capaci che incapaci
(art.16-17), la tutela della persona capace ed incapace nei
confronti del prelievo di organi da viventi (artt.19-20); il
divieto di commercializzazione del corpo umano (art.21), la
violazione di un diritto (art.23) sono tutti diritti ampiamente
tutelati dal nuovo strumento internazionale.
Diritti tutelati a livello collettivo.
Secondo la Convenzione, la ricerca scientifica nel settore
della biologia e della medicina si esercita liberamente ma
è subordinata al rispetto delle norme giuridiche che
assicurano la protezione dell'essere umano, della sua
dignità, della sua identità della sua
integrità nonché il rispetto delle sue
libertà fondamentali (art.15 e Preambolo), e questi
principi non appaiono al C.N.B. solo di interesse personale, ma
anche di interesse collettivo.
Analoga valutazione viene proposta, allorchè la
Convenzione stabilisce il principio dell'accesso compatibile e
ragionevole alle cure sanitarie ed impegna gli Stati, nella sfera
della propria giurisdizione, ad assicurare un accesso alle cure
della salute qualificate ed appropriate nei limiti delle "risorse
disponibili" (art.3). Le restrizioni a fornire misure sanitarie
appropriate devono rispondere a criteri di necessità e di
proporzionalità in considerazione delle condizioni proprie
di ciascun Paese.
Tutti gli interventi nel settore della sanità, comprese
le ricerche, devono essere effettuati nel rispetto delle norme e
degli obblighi professionali nonché delle norme di
condotta applicabili al caso specifico (art.4). Il termine
"intervento", usato nel testo, è utilizzato in senso
generale, così da far rientrare in esso non solo la
diagnostica ma anche la prevenzione, la terapia, la rieducazione,
la ricerca ecc.. Poiché l'intervento è un atto
pratico su di un essere umano, esso dovrà rispondere alla
duplice esigenza di qualità tecnica ed umana e ai criteri
di proporzionalità fra lo scopo da perseguire e i mezzi
utilizzati. Le norme professionali e le regole di condotta
dovranno comprendere non solo il contenuto dell'atto ma il modo
in cui è praticato dovendo essere questo di
"qualità appropriata".
Il principio di coordinamento degli interessi della
collettività con quelli del singolo consente delle
limitazioni all'esercizio dei diritti individuali nella misura
strettamente proporzionata al bene comune (art.26).
Diritti tutelati per la specie umana.
Una gran parte delle realizzazioni biomediche attuali non
concerne solo l'individuo ma la "specie umana" e i meccanismi
genetici che regolano le attività vitali. Nel Preambolo la
Convenzione richiama la necessità che i progressi della
biologia e della medicina siano utilizzati a beneficio delle
generazioni presenti e future, affermando altresì che
l'umanità debba essere garantita salvaguardando
l'identità dell'essere umano e il rispetto della
dignità della persona e della sua appartenenza alla specie
umana.
Considerazioni generali sui meccanismi previsti per la tutela
dei diritti.
Il C.N.B. ha, in linea di massima, valutato positivamente le
modalità previste per la tutela degli accennati
diritti.
Fra gli aspetti più rilevanti dello strumento
convenzionale in esame va evidenziato infatti:
a) l'impegno degli Stati ad adottare tutti i provvedimenti
necessari per tradurre in realtà i diritti garantiti agli
individui (art.1 e Preambolo) attribuendo ai singoli una tutela
giurisdizionale adeguata in caso di violazione illecita dei
diritti e dei principi riconosciuti nell'accordo internazionale
(art.23). Sanzioni appropriate in caso di trasgressione alle
norme (art.25) costituiscono innovazioni rilevanti in tema di
salvaguardia nazionale ed internazionale dei diritti della
persona in campo sanitario.
b) In linea di principio, e secondo le modalità di
lavoro dei consessi sovranazionali, il rinvio agli ordinamenti
nazionali, in situazioni specifiche, consente di "favorire" un
processo di progressiva armonizzazione delle varie legislazioni
europee, tracciando una linea di demarcazione fra il diritto
comune europeo e il diritto nazionale dei diritti dell'uomo nel
rispetto sia della sensibilità nazionale sia della
necessaria sottoposizione degli Stati ai nuovi principi sanciti
per tutti nello strumento.
Il C.N.B. rileva che la definizione di "Persona", il
trattamento di embrioni, le malattie ereditarie legate al sesso,
come pure la tutela degli incapaci, il rapporto fra i diritti
individuali e i diritti della collettività allo sviluppo
della ricerca medica, sono realizzate attraverso l'applicazione
di leggi nazionali, leggi che devono comunque recepire e
rispettare i principi sanciti nella nuova normativa
internazionale.
Nella discussione intervenuta su questi aspetti - tuttavia -
non è stata da tutti i Membri del Comitato valutata
positivamente la possibilità di deroghe ai principi
pattizi e la possibilità offerta agli Stati di
interpretare le norme in modo che potrebbe essere non del tutto
conforme alla tutela della dignità umana, ed è
stata considerata come una grave carenza dello sforzo normativo
il non aver fissato con puntualità i limiti dell'opzione
possibile.
E' stato replicato, peraltro, che norme rigide avrebbero
vanificato il contenuto delle disposizioni, in quanto - per
dichiarazioni esplicite raccolte durante i lavori del C.D.B.I. -
tali norme rigide non sarebbero state accettate da tutti senza
remore o sarebbero state inattuabili per molti Stati.
c) Il C.N.B. valuta positivamente la notevole sottolineatura
data al principio della doverosità dell'informazione e del
consenso come base giustificativa dell'esercizio della medicina,
affermato dalla Convenzione nella linea della ormai consolidata
dimensione etica dei rapporti medico-paziente e delle
elaborazioni contenute nei vari Codici deontologici
nazionali.
Valuta inoltre positivamente il fatto che sia stato affermato
il principio che ogni persona, come ha il diritto ad essere
informata e ad esprimersi liberamente in merito alla tutela della
salute del proprio corpo, così ha il diritto di revocare
il proprio consenso all'intervento medico qualora lo ritenga
opportuno (art.5 comma 3).
Nella necessità, poi, di fornire un quadro quanto
più completo ed esaustivo possibile dei principi che
sovraintendono all'espressione di un effettivo consenso
informato, la Convenzione ha dedicato l'art.6 alla specifica
tutela di coloro che non sono in grado di esprimere il proprio
consenso autonomamente. In effetti, un'importante principio
emerge dal dettato della Convenzione: l'opportunità della
comunicazione relativa al proprio stato di salute anche al minore
o al malato di mente sull'onda del rispetto della dignità
della persona che, ove ragionevolmente possibile, deve sapere e
deve comunque partecipare alle decisioni terapeutiche,
ancorché non in modo determinante. In merito alle
procedure relative al consenso del minore o dell'infermo di
mente, la Convenzione opera un corretto rinvio alle legislazioni
nazionali che diversamente disciplinano ormai la materia, optando
per l'opportunità di una verifica della capacità
caso per caso in relazione alle circostanze oggettive ovvero non
disciplinando a priori le condizioni nelle quali un soggetto
viene ritenuto incapace e si avvale dell'ausilio del
rappresentante legale.
La Convenzione non entra in merito alla disciplina
dell'incapacità, ma pone l'accento e focalizza
l'attenzione sulla necessità che i soggetti, comunque non
in grado di esprimere validamente il proprio consenso, siano
debitamente tutelati e che qualunque intervento sia finalizzato
ad un diretto beneficio per il soggetto.
Il C.N.B. ritiene che l'elenco delle condizioni previste per
assicurare tale tutela sia nell'art.6 (Protezione delle persone
che non hanno capacità di dare consenso) - che si
riferisce agli interventi sanitari - ed nell'art.7 (Tutela delle
persone che soffrono di un disturbo mentale), sia infine
nell'art.17 (Tutela delle persone che non hanno capacità
di consentire ad una ricerca), sia sufficientemente esplicito e
"garantista" per il soggetto. Peraltro, in quest'ultimo caso
(art.17) non sono state del tutto superate le perplessità
che potrebbero nascere da un distorto uso della ricerca in
soggetti non consenzienti in cui il diretto beneficio sia del
tutto ipotetico o remoto.
d) Gli interessi della collettività potranno portare alla
restrizione dell'esercizio dei diritti della persona - sempre in
presenza di una disposizione legislativa, amministrativa, o
dell'autorità giudiziaria - solo in casi specifici
(protezione della sicurezza pubblica, prevenzione delle
infrazioni penali, tutela della salute pubblica e dei diritti di
libertà altrui) ed unicamente per assicurare la sicurezza
pubblica in una società democratica (art.26). Gli Stati si
impegnano comunque a non effettuare restrizioni all'esercizio dei
diritti individuali in tema di discriminazione (art.11), di
patrimonio genetico sul genoma umano (art.13), di non selezione
del sesso (art.14), di protezione delle persone che si prestino
ad una ricerca scientifica (art.16-17) e in tema di trapianto di
organi (art.19-20).
e) L'inserimento di una norma di salvaguardia (art.27) volta a
privilegiare le norme di protezione più estesa già
accordate dalla legge nazionale, o che si vogliano introdurre in
futuro negli ordinamenti statuali rispetto a quelli
convenzionali, costituisce una ulteriore garanzia dei diritti
della persona.
Il C.N.B. ritiene particolarmente opportuna questa norma in
particolari fattispecie, come ad es. nell'esplicitazione
dell'obiezione di coscienza, di cui si è insistentemente
chiesta a tempo debito l'introduzione nel testo della
Convenzione. In base alla norma di salvaguardia (art.27) non vi
è dubbio che, anche se la nuova Convenzione non sancisce
espressamente il diritto fondamentale del medico alla sua
libertà di pensiero, questo diritto resta valido ed
operante in quanto previsto dalla normativa sanitaria e
dall'art.19 del Codice Deontologico italiano del 1995.
Il C.N.B. esprime peraltro l'opinione che l'inserimento del
principio nel testo internazionale avrebbe conferito all'istituto
dell'obiezione di coscienza maggiore autorevolezza
espressiva.
Quali disposizioni italiane potrebbero essere in contrasto con
lo strumento internazionale?
Proseguendo nella sua analisi, il C.N.B. si è
soffermato nell'esaminare questo quesito.
Sono state espresse le seguenti opinioni:
a) Il diritto alla protezione della vita privata e alla
riservatezza della protezione dei dati (art.10), già
sancito a livello internazionale dalla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (art.8), ripreso nella Convenzione sulla
protezione dell'individuo riguardo l'elaborazione dei dati
personali del 1981 (art.6) è in linea con la nuova
normativa italiana approvata dalla Camera il 18.12.1996 sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. La recente legge protegge la privacy
informatica assicurando la riservatezza nel trattamento dei dati,
richiede il consenso dell'interessato prima di procedere alla
raccolta dei suoi dati personali, specifica i diritti e i limiti
all'esercizio degli stessi, mentre per i dati particolari, quelli
c.d. sensibili (idonei cioè a rilevare lo stato di salute
e la vita sessuale) prevede non solo il consenso scritto
dell'interessato ma la previa autorizzazione del Garante per il
trattamento e la diffusione di tali dati (art.22 e seg. Legge
18.12.1996).
Deroghe sono state enunciate per i medici e i giornalisti: i
primi possono trattare i dati sullo stato di salute di un
paziente senza previa autorizzazione del Garante (anche se il
consenso dell'interessato deve comunque essere acquisito) mentre
i cronisti possono fare a meno del consenso tranne che per le
informazioni inerenti alla salute e alla vita sessuale della
persona interessata.
Il regime della protezione dei dati risulta, di conseguenza,
improntato al rispetto del diritto fondamentale alla vita privata
e alla identità personale; questo diritto è
però bilanciato attraverso il filtro della
proporzionalità della necessaria salvaguardia
dell'interesse generale in una società democratica.
b) Anche la disciplina sui test genetici predittivi di geni
particolari (art.12) è garantista ed estremamente netta
circa la tutela dei diritti della persona, sebbene non siano
chiare le modalità e le finalità della prevista
"consulenza genetica appropriata"; l'attenzione al diritto del
singolo individuo è tale che nell'art.12 non viene fatta
menzione alcuna della pur importante protezione della salute
della collettività.
Il C.N.B., pur auspicando la sollecita redazione del
"protocollo aggiuntivo" su tale materia da parte del CDBI,
sottolinea la necessità di una rapida definizione
giuridica della materia in sede nazionale.
c) In tema di ricerca scientifica la Convenzione sancisce
l'obbligo dell'approvazione del progetto da parte di un organo
competente, indipendente e pluridisciplinare. Il C.N.B. rileva
con soddisfazione che il progetto deve essere oggetto di una
valutazione anche sotto il profilo etico.
Senza voler entrare nella discussione circa gli Organi
competenti - e se debbano ritenersi preferibili Comitati unitari,
oppure Comitati ad hoc di natura e composizione diversa per il
giudizio tecnico e per il giudizio etico, materia sulla quale il
C.N.B. già si è espresso con precedente documento
(I Comitati Etici: 27 febbraio 1992), e sulla quale si
esprimerà ancora in futuro - il C.N.B. rileva che nella
Convenzione, la pluridisciplinarietà (caratteristica
fondamentale della valutazione bioetica) è espressamente
prevista: pertanto la norma è in sintonia con i principi
accolti anche in Italia per l'approvazione tecnica ed etica dei
protocolli di ricerca farmacologica da parte di organismi come i
Comitati Etici (D.M. 27 aprile 1992, per recepimento della
Direttiva 91/507 CEE).
Come è stato già richiamato, la Convenzione non
propone una disciplina analitica sulle modalità operative
per assicurare la tutela prevista per le persone che non abbiano
la capacità di consentire al programma di ricerca
proposto, ma pone l'accento e focalizza l'attenzione anzitutto
sulla necessità che i soggetti, comunque non in grado di
esprimere il proprio consenso, siano debitamente tutelati in
quanto qualunque intervento deve essere finalizzato al beneficio
del soggetto - anche se non immediato - e il rischio deve essere
proporzionale al beneficio atteso, e fissa - in secondo luogo -
anche talune procedure di salvaguardia.
A parere del C.N.B., le difficoltà che questo testo
poneva nelle iniziali versioni (sulle quali il C.N.B. si era
espresso in modo molto critico) sembrano ormai sostanzialmente
superate. In ogni caso, il C.N.B. ricorda che la normativa
nazionale potrebbe essere più restrittiva (art.17 par.
2).
Problemi aperti
Nonostante il giudizio sostanzialmente positivo dato in merito
ai punti ricompresi nella Convenzione e sin qui trattati, il
C.N.B. ha rilevato che molteplici problemi di considerevole
impatto etico e giuridico sono rimasti "aperti" nel testo della
Convenzione approvato dal Comitato dei Ministri, mentre - secondo
autorevoli opinioni emerse nella discussione - avrebbero meritato
una regolamentazione più coraggiosa anche in questa
sede.
Se è vero, a titolo di esempio, che la selezione
voluttuaria del sesso dell'embrione (art.14) è vietata - e
ciò è conforme al Parere espresso dal C.N.B. nel
documento riguardante lo statuto e la tutela dell'embrione umano
(Identità e Statuto dell'embrione umano, 12.6.1996 - vedi
supra) - e se va rilevato che non è ammessa altresì
la utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla
procreazione artificiale per scegliere il sesso del nascituro, a
meno di evitare una malattia ereditaria grave legata al sesso,
tuttavia il rinvio al diritto interno per stabilire i criteri
etici e la normativa al riguardo è apparso a taluno -
nella discussione svoltasi all'interno del C.N.B. - un cedimento
rassegnato a situazioni di fatto, piuttosto che la ricerca di
rigorose norme di tutela a carattere universale.
Le modifiche molto rigide nel testo precedente - dirette ad
evitare in ogni caso la selezione embrionale - proposte
dall'Assemblea e condivise dall'opinione in precedenza espressa
da alcuni Membri del C.N.B. - sono state respinte dal Comitato
dei Ministri, e questo non ha mancato di essere considerato con
riserva da parte di alcuni nell'Assemblea plenaria del 21
febbraio 1997.
Il C.N.B. sottolinea, tuttavia, che le più consistenti
obiezioni e divergenze di pareri riguardano quanto statuito nella
Convenzione a proposito della ricerca sull'embrione in vitro
(art.18).
Infatti solo la normativa nazionale disciplina la ricerca
degli embrioni in vitro e si afferma che, se tale ricerca
è ammessa, dovrà essere assicurata una adeguata
protezione all'embrione. La Convenzione non prende posizione
-dunque- sull'ammissibilità stessa del principio della
ricerca sull'embrione in vitro (come per alcuni sarebbe stato
auspicabile), ma si limita a vietare la sola produzione degli
embrioni umani ai fini di ricerca.
L'ambiguità del testo che stabilisce un' "adeguata
protezione" nel corso della sperimentazione embrionale non
terapeutica - già emersa nei lavori del CDBI - è
stata sottolineata anche nel dibattito svoltosi nel C.N.B. da
parte di alcuni membri, che avrebbero preferito, piuttosto, un
formale divieto nei confronti della sperimentazione distruttiva
dell'embrione umano. Poichè un protocollo aggiuntivo sul
tema è previsto per disciplinare più
dettagliatamente il problema, il C.N.B. auspica che - in tale
sede - venga tenuto conto anche del "Parere" espresso dal C.N.B.
sulla "questione dell'embrione" (Identità e Statuto
dell'embrione umano, cit.)
Come valutare globalmente la Convenzione in rapporto ai
contenuti ed agli sviluppi futuri?
Ponendosi quest'ultima domanda, il C.N.B. ha svolto le
seguenti considerazioni conclusive, che intendono anche
prospettare alcune tematiche sulle quali dovrà portarsi
sia la riflessione etica, sia l'operatività politica.
a) L'importanza da attribuire direttamente ai singoli "diritti
fondamentali" nelle applicazioni della biologia e della medicina;
l'impegno assunto dagli Stati Parte ad inserire nei rispettivi
ordinamenti norme comportamentali volte a garantire il rispetto e
l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti; il controllo
che il Segretario Generale del Consiglio d'Europa esplica
sull'applicazione delle norme pattizie (attuato attraverso un
Rapporto che gli Stati dovranno redigere sull'applicazione delle
disposizioni all'interno del proprio ordinamento) costituiscono -
in linea di principio - un rafforzamento della protezione
dell'individuo e di salvaguardia dei diritti umani in campo
medico, sanitario, biologico.
Tutto ciò richiederà, comunque, una decisa
volontà politica di quegli Stati che aderiranno alla
Convenzione per rendere operativi siffatti dispositivi.
b) Come puntualizzato nel Preambolo ed illustrato più
ampiamente nel Rapport Explicatif, la finalità della
Convenzione è quella di rispettare l'essere umano senza
discriminazioni, sia come individuo sia nella sua appartenenza
alla specie umana, riconoscendo l'importanza di assicurare la sua
dignità e i suoi diritti e libertà fondamentali da
un uso improprio della biologia e della medicina. Anche questo
aspetto richiederà un forte impegno operativo.
Lo strumento previsto, come ricordato, è una
Convenzione-quadro che si limita ad enunciare i principi
fondamentali e il minimo etico, costituendo uno jus commune
condiviso a livello europeo sul consenso informato, sulla
protezione delle persone non capaci di consenso, sul divieto
della commercializzazione di parti del corpo umano, sugli
interventi su genoma, sulla ricerca medica.
Norme complementari e specifiche verranno elaborate in
specifici Protocolli addizionali. Inoltre, come già
sottolineato, le insufficienze, le omissioni, le imperfezioni del
testo attuale potranno costituire oggetto di emendamento alla
luce dei progressi della scienza e dell'attualità dello
strumento dopo 5 anni dalla sua operatività.
Rimangono ciò nonostante perplessità sull'
"efficacia" di tale metodologia e sulla "direzione" verso la
quale si svolgeranno le proposte future dei protocolli
applicativi.
D'altro canto, pur ricordando che molte disposizioni normative
rinviano alla disciplina vigente negli Stati, si deve riconoscere
che l'essere riusciti ad elaborare una nuova Convenzione Europea
dei Diritti dell'Uomo in un settore specifico quale la biologia e
la medicina, l'aver posto dei principi obbligatori per tutti gli
Stati, può considerarsi in se stessa una realizzazione
positiva e concreta a favore del rispetto della dignità
della persona, anche se - lo si ripete ancora una volta - sarebbe
stata auspicabile una più approfondita disciplina sulle
questioni di maggior peso in termini bioetici.
Il C.N.B. - nell'auspicare che si sviluppi al più
presto l'attività di completamento tramite i Protocolli
della Convenzione - ritiene di aver il dovere istituzionale di
esprimersi anche su di essi.
c) Qualche perplessità scaturisce ancora in tema di
protezione individuale dei diritti sanciti. C'è da
osservare che questa Convenzione, a differenza di quella della
salvaguardia dei diritti dell'uomo, non consente il ricorso
individuale ne dà il diritto ad ogni Stato contraente di
interferire negli affari interni di un altro Stato al fine di far
constatare, da organi giurisdizionali sovranazionali, una
eventuale inosservanza degli obblighi assunti, ma si limita a
demandare il controllo sulla applicazione delle norme al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Anche se appare
debole la protezione accordata, oggi, al singolo, va tuttavia
ricordato che la normativa introdotta costituisce comunque un
primo passo verso una più ampia, efficace e positiva
tutela generalizzata dei diritti umani nel campo sanitario, della
ricerca medica, della applicazione della biologia, che il C.N.B.
auspica possa esplicarsi senza interruzione di continuità
con gli sforzi sin qui fatti.
d) Nell'esame condotto, sono emerse due aree, assai
indefinite, di dubbio che può trasformarsi in incertezza
deontologica: l'informazione del soggetto minore o turbato nella
mente e la valenza del living will (advance directives), che nel
quadro della riflessione e della prassi bioetica nordamericana
assume ormai un significato cogente e in molte evenienze
limitativo dell'autonomia decisionale del medico.
Il C.N.B. riconosce, con apprezzamento, che il Consiglio
d'Europa ha prescelto in proposito quanto meno la via della
prudenza e del rinvio agli orientamenti nazionali.
L'altra sacca di nebulosità, che ancora rende poco
chiara la visione del medico italiano, turbato sovente
dall'ondivago contrappunto giurisprudenziale, sembra invece
avviata a disperdersi, in quanto la Convenzione finalmente
chiarisce il conflitto tra urgenza, necessità e
interventismo medico, operando una scelta prioritaria tra diritto
alla libertà e alla dignità e diritto alla
salute.
Infine va rilevato che l'Assemblea aveva introdotto due commi,
considerati dal C.N.B. positivamente perché
sottolineavano, da un lato, l'esigenza di garantire la
riservatezza dei dati dei tests genetici predittivi, dall'altro,
di tenere presenti i principi che tutelano la convivenza e i
diritti di tutti i cittadini di una società democratica.
Ora entrambi sono stati cassati.
La lettura dell'unico comma rimasto (che corrisponde al testo
dell'art.12 della versione 6 giugno) suona particolarmente
restrittiva, in quanto consente l'effettuazione di test
predittivi solo "a fini medici o di ricerca medica" (e quindi
esclude la liceità di accertamenti aventi altre
finalità), il che risulta ancor più garantista nei
confronti dell'individuo interessato, ma non lascia spazio ad
eventuali esigenze di tutela "diretta" della salute di altri
cittadini.
e) Fra gli impegni assunti dagli Stati che sottoscriveranno la
Convenzione, va sottolineato quello di sensibilizzare l'opinione
della collettività sugli aspetti fondamentali posti dallo
sviluppo degli interventi applicativi delle nuove tecniche
mediche e biologiche. Le questioni biomediche sorpassano infatti
il semplice rapporto individuale ed interessano la società
nel suo insieme; è indispensabile quindi che i diversi
settori della società, in dibattiti pluridisciplinari,
democratici ed aperti, esaminino le rispettive opinioni sulle
fondamentali problematiche etiche, giuridiche e sociali connesse
alle tematiche della convenzione. Il C.N.B. conviene pienamente
con questa indicazione del Consiglio d'Europa, dichiarandosi
disponibile ad assumere o potenziare le relative iniziative.
f) La necessità, sottolineata nel Preambolo, di una
cooperazione internazionale affinché tutta
l'umanità possa beneficiare dell'apporto della biologia e
della medicina è da considerarsi estremamente positiva, ed
il C.N.B. auspica che questo aspetto sia particolarmente
valorizzato negli anni a venire.
g) Nonostante gli aspetti positivi, contenuti nel testo, ed in
precedenza ampiamente sottolineati - e in aggiunta alle numerose
perplessità già espresse nel corso dell'esame in
questa sede condotto su vari aspetti del testo esaminato - il
C.N.B. rileva che, sul piano strettamente etico, non possono
tacersi quelle valutazioni improntate a forti "riserve", emerse
nel suo interno, riguardanti argomenti di particolare valore
nella prosepttiva di una bioetica autenticamente sensibile ai
valori della persona umana.
Ciò vale per la mancata chiarificazione delle
ambiguità persistenti fra il concetto di essere umano e di
persona (art.1), nonché sulla tematica concernente la
tutela da riservare all'embrione e infine sul "silenzio"
riguardante l'estensione da proporre - nella legislazione
nazionale - alla regolamentazione delle tecniche di procreazione
assistita. Si rinvia, per un più ampio esame delle
posizioni già emerse nel dibattito svolto dal C.N.B., ai
relativi documenti (La fecondazione assistita. Documenti del
Comitato Nazionale per la Bioetica del 17 febbraio 1995;
Identità e statuto dell'embrione umano: 22 giugno
1996).