Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici
Bilancio
Ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. n. 303/1999, il bilancio di previsione è espressione dell’autonomia organizzativa e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed espone, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 22 novembre 2010, sull’autonomia finanziaria e contabile, le entrate e le uscite della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è articolato in missioni e programmi, determinati per aree omogenee di attività affidati a ciascun centro di responsabilità e ripartiti in macro aggregati - funzionamento, interventi, investimenti e partite di giro.
Ciascun programma, ai fini della gestione, è disaggregato in capitoli, secondo l’oggetto della spesa. Il bilancio è accompagnato da una nota integrativa che, per la spesa, si compone di due sezioni: la prima descrive il quadro di riferimento in cui opera la Presidenza e i criteri seguiti per la formulazione delle le previsioni; la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie. Ai sensi dell’articolo 6 del predetto DPCM del 22 novembre 2010, i centri di responsabilità comunicano all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC), entro il 20 ottobre di ciascun anno, in coerenza con la direttiva del Segretario generale per la formulazione dello schema di bilancio annuale e pluriennale, gli obiettivi articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull’attendibilità delle stesse.
L’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile - sulla base della suddetta direttiva annuale del Segretario generale e del disegno di legge del bilancio dello Stato presentato alle Camere - elabora, entro il 30 novembre di ciascun anno, il progetto di bilancio con le previsioni finanziarie complessive e lo sottopone al Segretario generale che, entro il 15 dicembre, sentita la Conferenza dei Capi Dipartimento, lo sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio. A seguito della sua approvazione il bilancio di previsione è trasmesso ai Presidenti delle Camere ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Conto finanziario
Il conto finanziario illustra, a consuntivo, i risultati della gestione del bilancio ed espone per l’entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui, il complesso delle previsioni iniziali, delle variazioni intercorse durante l’esercizio finanziario e le previsioni definitive dell’anno in corso. Registra, inoltre, le entrate di competenza dell’anno (accertate, riscosse e rimaste da riscuotere), le spese di competenza dell’anno (impegnate, pagate e rimaste da pagare), l’avanzo di esercizio e, con evidenza separata, la gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti. Esso è accompagnato da una relazione illustrativa divisa in due sezioni: la prima descrive il risultato complessivo della gestione in correlazione alla programmazione finanziaria; la seconda espone i risultati relativi ai singoli programmi di ciascun centro di responsabilità. Come stabilito dal DPCM 22 novembre 2010, il conto consuntivo è presentato dal Segretario generale entro il 31 maggio di ciascun anno ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Entro dieci giorni dalla sua approvazione è trasmesso ai Presidenti delle Camere e alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Documentazione